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Ordinanza

Ordinanza n. 7304/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. IV quater, pubblicata in data 11 aprile 2025, n. 7112, con la quale è stato annullato il provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto il diniego nei confronti della parte ricorrente all’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia per il settore concorsuale 06/F2 (Malattie apparato visivo), in relazione alla domanda n. 109569, presentata in data 12 gennaio 2024; e per la condanna dell’Amministrazione alla rivalutazione della domanda da parte di una Commissione in diversa composizione;

Giustizia amministrativa202601946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 7112 dell'11 aprile 2025, che aveva annullato il diniego di attribuzione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 06/F2 e la condanna del Ministero alla rivalutazione della domanda da parte di una Commissione in diversa composizione. Il TAR, prima di esaminare il merito, ha rilevato che non era stata depositata alcuna memoria difensiva e ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione una relazione di chiarimenti. Ha inoltre invitato le parti a dedurre sulla natura del rimedio esperito, in relazione alle censure articolate nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo al Ministero dell'Università e della Ricerca una relazione di chiarimenti e invitando le parti a prendere posizione sulla natura del rimedio processuale prescelto. Il termine per l'espletamento dell'incombente è stato fissato in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. È stata fissata per il prosieguo la Camera di Consiglio dell'8 luglio 2026.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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