Cassazione Civile, Ordinanza n. 33309/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario contro una cartella di pagamento emessa per il recupero di IRPEF, IVA e IRAP relative all'anno 2006. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti: la sussistenza di un legittimo impedimento a depositare gli originali degli avvisi di ricevimento delle notifiche del ricorso introduttivo, poiché tale documentazione sarebbe stata sequestrata in sede penale. In sostanza, la ricorrente sosteneva che la CTR non avesse considerato questo impedimento nel ritenere non ottemperate le ordinanze istruttorie di produzione documentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo unico di ricorso. Ha osservato che la CTR aveva effettivamente esaminato la questione del sequestro penale, ma l'aveva giudicata irrilevante e comunque non dimostrata, perché la società non aveva ottemperato alle due ordinanze di produzione degli avvisi di ricevimento e non aveva fornito adeguate precisazioni sul sequestro, sull'oggetto, sul numero di ruolo del procedimento penale e sui rapporti tra l'imputato e la società. Inoltre, la censura era stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare un preteso errore di diritto nella valutazione del legittimo impedimento, profilo non deducibile come vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c. nel testo applicabile. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società soccombente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 22.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Nel testo riformulato applicabile, il vizio è denunciabile solo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione; non consente di censurare la mera insufficienza argomentativa né di veicolare contestazioni sostanzialmente di diritto sotto la veste del vizio motivazionale.
art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
La riforma ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale per le sentenze depositate dopo l'11 settembre 2012.
art. 12 preleggi
È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. in senso restrittivo.
Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014
La decisione è usata per affermare che sono deducibili solo anomalie motivazionali estreme: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
Massime di principio
- Nel vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo successivo alla riforma del 2012, è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti, non anche la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La motivazione è sindacabile in cassazione soltanto quando presenti un'anomalia tale da integrare violazione costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
- Non è ammissibile trasformare un motivo formalmente costruito come vizio motivazionale in una censura di errore di diritto sulla valutazione compiuta dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ha esaminato la questione dedotta e l'ha respinta con motivazione chiara e logicamente coerente, non ricorre l'omesso esame del fatto decisivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33285/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33287/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33288/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33289/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33290/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33291/2021 del 11/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →