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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33309/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario contro una cartella di pagamento emessa per il recupero di IRPEF, IVA e IRAP relative all'anno 2006. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti: la sussistenza di un legittimo impedimento a depositare gli originali degli avvisi di ricevimento delle notifiche del ricorso introduttivo, poiché tale documentazione sarebbe stata sequestrata in sede penale. In sostanza, la ricorrente sosteneva che la CTR non avesse considerato questo impedimento nel ritenere non ottemperate le ordinanze istruttorie di produzione documentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo unico di ricorso. Ha osservato che la CTR aveva effettivamente esaminato la questione del sequestro penale, ma l'aveva giudicata irrilevante e comunque non dimostrata, perché la società non aveva ottemperato alle due ordinanze di produzione degli avvisi di ricevimento e non aveva fornito adeguate precisazioni sul sequestro, sull'oggetto, sul numero di ruolo del procedimento penale e sui rapporti tra l'imputato e la società. Inoltre, la censura era stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare un preteso errore di diritto nella valutazione del legittimo impedimento, profilo non deducibile come vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c. nel testo applicabile. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società soccombente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 22.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Nel testo riformulato applicabile, il vizio è denunciabile solo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione; non consente di censurare la mera insufficienza argomentativa né di veicolare contestazioni sostanzialmente di diritto sotto la veste del vizio motivazionale.

  • art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    La riforma ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale per le sentenze depositate dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. in senso restrittivo.

  • Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014

    La decisione è usata per affermare che sono deducibili solo anomalie motivazionali estreme: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.

Massime di principio

  • Nel vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo successivo alla riforma del 2012, è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti, non anche la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • La motivazione è sindacabile in cassazione soltanto quando presenti un'anomalia tale da integrare violazione costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
  • Non è ammissibile trasformare un motivo formalmente costruito come vizio motivazionale in una censura di errore di diritto sulla valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato la questione dedotta e l'ha respinta con motivazione chiara e logicamente coerente, non ricorre l'omesso esame del fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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