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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11089/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha censurato la motivazione del decreto impugnato per carenza in ordine a: a) prova dei profitti ricavati dalle attività delittuose e della loro incidenza sul suo sostentamento (ossia che costituivano l'unica o una componente significativa del reddito); b) sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità, lamentando che la Corte territoriale si sia limitata a richiamare la pendenza del procedimento penale e la misura cautelare senza spiegare in che modo tali elementi dimostrino una pericolosità attuale e concreta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per motivazione apparente e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Appello di Catania. La Cassazione ha precisato che la motivazione è risultata carente perché la Corte territoriale ha richiamato precedenti o la pendenza di procedimenti senza indicare se e come le condotte avessero effettivamente prodotto profitti utilizzati per il sostentamento e senza esplicitare gli elementi tratti dal procedimento penale ritenuti sintomatici dell'attualità della pericolosità. Conseguentemente la Corte di Appello dovrà colmare le lacune motivazionali e fornire un nuovo giudizio motivato sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla lett. b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e sull'attualità della pericolosità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 1 lett. b)

    definizione dei soggetti pericolosi ai fini delle misure di prevenzione personali

    richiede la verifica dei tre requisiti a) delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo; b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo al soggetto; c) i profitti costituiscano o abbiano costituito l'unica o una componente significativa del reddito; tali elementi devono emergere da precisi elementi di fatto e risultare esplicitati nella motivazione

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 10 comma 3

    ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di appello puo' essere presentato solo per violazione di legge

    la Cassazione è competente in sede di legittimità solo per violazioni di legge, comprensive dei casi di motivazione del tutto assente o meramente apparente; non sono sindacabili in Cassazione normali valutazioni di merito

  • art. 27 comma 2 (richiamato)

    richiamo presente nel testo della sentenza in relazione alle misure reali

    utilizzato per delineare il quadro normativo che limita il ricorso in cassazione alle sole ipotesi di violazione di legge anche per le misure reali

  • art. 13 secondo comma Cost.

    obbligo di motivazione delle decisioni giudiziali

    imposta al giudice l'onere di dare conto puntualmente dei precisi elementi di fatto su cui si fonda la decisione, pena l'apprezzamento della motivazione come apparente o inesistente

  • Corte costituzionale, sent. n. 24 del 27/02/2019

    richiama i canoni di precisione, determinatezza e prevedibilità per le norme che interferiscono con diritti tutelati dalla CEDU

    conferma l'esigenza di dare contenuto concreto alla nozione di pericolosità e ai requisiti della lett. b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011

  • Corte EDU, De Tommaso c. Italia (23/02/2017)

    richiama la necessità di una valutazione oggettiva delle prove che rivelino comportamento e standard di vita

    incide sul controllo di conformità delle misure preventive agli standard convenzionali, richiedendo elementi concreti e specifici sullo stile di vita e le tendenze criminali

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    riferimento al reato di cui il ricorrente ha una condanna (stupefacenti)

    fatto penale utilizzato dalla Corte territoriale nella motivazione ma senza la necessaria indicazione dei profitti derivanti e del loro ruolo nel reddito

  • art. 612 cod. pen.

    riferimento alla condanna precedente del ricorrente

    precedente penale richiamato ma non collegato in motivazione alla prova dei profitti o alla attualità della pericolosità

Massime di principio

  • Per l'applicazione della lett. b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 il giudice deve accertare e motivare tre requisiti: abitualità di delitti in un arco temporale significativo; effettiva produzione di profitti; rilevanza di tali profitti nel reddito del soggetto (unica o componente significativa).
  • La motivazione deve indicare elementi concreti e specifici (comportamento, standard di vita, segni esteriori) che colleghino le condotte delittuose ai proventi e alla pericolosità attuale; non è sufficiente richiamare mere risultanze processuali o la pendenza di un procedimento senza spiegare il nesso causale.
  • Nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi e indizi tratti da procedimenti penali, ma deve esplicitare in motivazione perché quegli elementi siano sintomatici della pericolosità attuale del proposto.
  • In Cassazione il sindacato è limitato a violazioni di legge, comprese la motivazione del tutto assente o meramente apparente; errori di valutazione del merito non sono rivedibili salvo che configurino assenza o apparente motivazione.
  • In caso di carenze motivazionali sull'accertamento dei presupposti, la sospensione o annullamento con rinvio è la conseguenza tipica: la Corte territoriale dovrà integrare la motivazione e, se del caso, riesaminare la sussistenza della misura.

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