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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02541/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un rapporto di conto corrente con apertura di credito e dalle relative garanzie personali prestate dai ricorrenti. In primo grado era stata accolta la domanda dei correntisti: il giudice aveva dichiarato la nullità del contratto di conto corrente e della fideiussione, aveva accertato un saldo di conto e aveva condannato la banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate. La corte d'appello ha invece riformato integralmente la decisione e ha rigettato la domanda. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: (1) violazione di norme in tema di usura e dell'art. 1815 c.c., lamentando che, una volta accertato il superamento del tasso soglia, la corte d'appello avrebbe dovuto confermare la nullità del contratto di conto corrente e delle garanzie, oppure dichiararne la nullità parziale; (2) violazione delle norme bancarie sullo ius variandi e degli artt. 2697 e 2709 c.c., deducendo che, accertata la nullità delle clausole sugli interessi convenzionali e sulla commissione di massimo scoperto, la corte avrebbe dovuto comunque determinare l'esatto saldo del conto; (3) analoga violazione di legge, sempre con riguardo a interessi usurari, interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, per non avere il giudice di merito ricostruito correttamente il saldo finale del rapporto. Tuttavia la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., di copia della relata di notificazione della sentenza impugnata, necessaria a verificare la tempestività del ricorso e il formarsi del giudicato. Ha inoltre ritenuto che l'istanza di decisione presentata dai ricorrenti non potesse sanare la carenza, perché introduceva una ricostruzione diversa e non consentita dei fatti processuali, in violazione del principio di consumazione dell'impugnazione nel rito accelerato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha ritenuto mancante un requisito processuale essenziale, perché non risultava depositata la sentenza impugnata con la relata di notificazione, richiesta a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c. Né ricorrevano le eccezioni che avrebbero potuto escludere tale sanzione. La successiva istanza di decisione e la memoria non hanno consentito di colmare il difetto, poiché non era possibile integrare o emendare il ricorso dopo la scadenza del termine perentorio. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, oltre a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., al versamento in favore della cassa delle ammende e al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la trattazione accelerata del ricorso; la Corte richiama la proposta di definizione accelerata e il successivo esame in camera di consiglio.

  • art. 369 c.p.c.

    il mancato deposito della copia della relata di notificazione della sentenza impugnata nel termine previsto determina improcedibilità del ricorso, perché impedisce il controllo sulla tempestività dell'impugnazione.

  • art. 360 c.p.c.

    indica il paradigma del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei tre motivi del ricorso.

  • art. 1815 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di usura e conseguenze sulla debenza degli interessi.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    invocati dai ricorrenti per censurare l'omessa pronuncia e la valutazione delle prove e delle risultanze contabili.

  • artt. 5 e 118 D.Lgs. 385/1983

    richiamati in relazione alla disciplina dello ius variandi nei rapporti bancari e alla contestazione delle clausole sugli interessi e sulla commissione di massimo scoperto.

  • artt. 2697 e 2709 c.c.

    richiamati dai ricorrenti sul riparto dell'onere della prova e sull'efficacia probatoria degli estratti conto.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte fa applicazione della condanna per responsabilità aggravata, con statuizione di pagamento di ulteriori somme a carico dei ricorrenti.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dichiara i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • l. 109/1996

    richiamata nei motivi di ricorso unitamente all'art. 1815 c.c. per sostenere la tesi della nullità connessa all'usura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione è requisito di procedibilità quando dalla notifica dipenda la verifica della tempestività dell'impugnazione; la sua mancanza comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.
  • L'improcedibilità del ricorso si distingue dalla nullità e dall'inammissibilità: essa deriva dalla mancanza di un'attività preliminare necessaria a introdurre validamente il giudizio di legittimità e non da un vizio intrinseco dell'atto.
  • La produzione tardiva non può sanare il difetto di procedibilità quando il termine perentorio per il deposito sia spirato, salvo le limitate eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza, come la produzione della relata da parte del controricorrente o ipotesi in cui la decorrenza del termine breve sia desumibile da atti del fascicolo d'ufficio.
  • Nel rito accelerato di cui all'art. 380-bis c.p.c., l'istanza di decisione può solo chiarire o illustrare i motivi già dedotti, ma non integrare il ricorso né emendarne carenze formali o introdurre una diversa ricostruzione dei fatti processuali.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e può legittimare ulteriori conseguenze sanzionatorie processuali, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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