Cassazione Penale, Ordinanza n. 15810/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 14/03/2025. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la configurabilità del reato di cui all'art. 336 c.p., in relazione al momento in cui sarebbe stata pronunciata una frase minacciosa rivolta a un soggetto qualificato. Il ricorso, per come descritto dalla Corte, riproponeva censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, contestando in sostanza la ricostruzione fattuale e la qualificazione giuridica della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi riproducevano profili di censura già adeguatamente vagliati e respinti dai giudici di primo e secondo grado. La Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze difensive, coerente con le emergenze probatorie e priva di manifeste incongruenze logiche. All'inammissibilità conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
È la norma incriminatrice contestata; la Corte richiama la configurabilità del reato rispetto al momento in cui sarebbe stata proferita la frase minacciosa rivolta al soggetto qualificato.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenti statuizioni previste da questa disposizione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già specificamente esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- La verifica di legittimità non consente una nuova rivalutazione delle emergenze di fatto quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione coerente, puntuale e priva di manifeste illogicità.
- Quando la contestazione riguarda la configurabilità di un reato fondato su una frase minacciosa, la valutazione del momento e del contesto della sua profferita può essere decisiva e, se sorretta da motivazione adeguata, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale rilevante.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dalla legge, incluse quelle di cui all'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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