Sentenza n. 647/2026 - Milano, Sezione 2
per ottemperanza della sentenza n. 1007/2025 emessa in data 21 marzo 2025 dal T.A.R. Lombardia-Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 1007/2025, nella parte relativa al pagamento delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 1007/2025, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento, in suo favore quale difensore antistatario, delle spese legali liquidate dal Tribunale di Milano e delle spese del precedente giudizio amministrativo. La sentenza da ottemperare era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero il 21 marzo 2025. L'Amministrazione non aveva contestato né il passaggio in giudicato e la notificazione né il mancato pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione era ancora inadempiente rispetto alla condanna contenuta nella sentenza n. 1007/2025. Ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. a) e b), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, in quanto la sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il pagamento delle somme dovute. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà adempiere entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari al pagamento. Il TAR ha escluso il compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata la modesta entità della somma, la penalità avrebbe avuto una consistenza meramente simbolica. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a) e b), c.p.a.
L'azione di ottemperanza è ammissibile, tra l'altro, per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e delle sentenze esecutive non sospese, secondo le condizioni richiamate dal giudice.
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può impartire ordini all'amministrazione, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure previste dalla disposizione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in ragione dell'entità della somma dovuta, avrebbe un'efficacia soltanto simbolica.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il giudice ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dalla disposizione per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione, in presenza di sentenza passata in giudicato notificata all'amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non dà esecuzione a una sentenza passata in giudicato, notificata e contenente una condanna pecuniaria, senza che sia necessario un ulteriore accertamento dell'inadempimento qualora questo non sia contestato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio delle sue funzioni all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, in rapporto all'entità del credito, avrebbe una funzione esclusivamente simbolica e non risulterebbe concretamente utile a sollecitare l'adempimento.
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