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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15176/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Giudice di Pace che l'aveva condannata per il reato di cui all'art. 590 c.p. (multa di 600 euro). Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto tre censure: 1) nullità/inesistenza della notifica dell'ordinanza del 7.6.2021, notificata via PEC al difensore ritenuto domiciliatario; 2) nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2 c.p.p., notificato solo al difensore il 22.2.2021 e non all'imputata; 3) omessa notifica all'imputata del decreto che dispone il giudizio di primo grado, con conseguente nullità assoluta del giudizio celebrato in sua assenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha accertato che l'ordinanza del 7.6.2021 era stata notificata anche all'imputata mediante raccomandata (RR78507696452), dichiarando il motivo infondato. Sul secondo motivo la Corte ha ricordato che l'omessa notifica dell'avviso di deposito è una nullità di "regime intermedio" che si considera sanata ai sensi dell'art. 183 c.p.p. quando lo scopo è raggiunto: nel caso di specie il difensore ha proposto tempestivamente appello nel merito senza eccepire la nullità, pertanto il vizio è sanato e il motivo è infondato. La Corte ha inoltre precisato che il giudice di pace non può autoassegnarsi un termine di deposito più lungo di quello previsto dal d.lgs. 274/2000, ma ciò non ha inciso sull'esito dato il comportamento difensivo. Sul terzo motivo la Corte ha accertato la regolare notifica del decreto di citazione a giudizio (firma per ricevuta 9/7/2018, racc. n.786148407474) e ha dichiarato il motivo infondato. In conclusione il ricorso è rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al fatto accertato in primo grado (la contravvenzione contestata alla ricorrente).

  • art. 548, comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di notificare l'avviso di deposito della sentenza; la mancata notifica costituisce nullità di regime intermedio ma può essere sanata se lo scopo è raggiunto (art.183 c.p.p.).

  • artt. 585 ultimo comma e 591 lett. c) cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i termini e i presupposti di ammissibilità dell'appello; l'appello tardivo è inammissibile.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui l'inosservanza o errata applicazione di norme processuali e nullità).

  • art. 171 lett. d), art. 179, art. 162 cod. proc. pen. e art. 54 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme relative alla domiciliazione, notificazioni e comunicazioni processuali; invocate per sostenere vizi nelle notifiche al difensore e all'imputata.

  • art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Stabilisce il termine per il deposito delle motivazioni da parte del giudice di pace; ha carattere derogatorio rispetto all'art. 544 c.p.p. e impedisce al giudice di pace di autoassegnarsi termini maggiori.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Termine generale per il deposito delle motivazioni; richiamato per confronto con la disciplina speciale del giudice di pace.

  • art. 2 d.lgs. 274/2000

    Prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti avanti il giudice di pace salvo diversa disposizione; la Corte ha escluso l'applicazione dell'art.2 per giustificare termini diversi.

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Prevede la sanabilità della nullità quando lo scopo della norma è raggiunto; applicata per ritenere sanata la mancata notifica dell'avviso di deposito quando il difensore ha impugnato tempestivamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte ricorrente alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso di deposito di sentenza (art.548, comma 2 c.p.p.) costituisce una nullità di regime intermedio che può essere sanata dall'art.183 c.p.p. quando il difensore propone tempestivamente impugnazione sul merito e l'impugnazione riguarda il provvedimento e la sua motivazione.
  • Le nullità di notifica devono essere specificamente eccepite in tempo utile: un comportamento difensivo che impugna nel merito senza sollevare la nullità può comportare la perdita dell'impugnazione del vizio.
  • Il giudice di pace non può autoassegnarsi termini per il deposito della motivazione più lunghi di quelli stabiliti dalla normativa speciale (d.lgs. n.274/2000); tuttavia la violazione di tali termini non determina automaticamente l'annullamento se gli effetti formali sono comunque raggiunti o il vizio è sanato.
  • La regolarità della notificazione del decreto che dispone il giudizio è elemento fondamentale per contestare la validità del procedimento; deve risultare chiaramente dagli atti la ricevuta o il mezzo di notifica per fondare un'eccezione di nullità.
  • In sede di cassazione l'onere di provare l'esistenza di nullità insanabili o l'erronea applicazione di norme processuali grava sul ricorrente; se le notifiche risultano regolari o il vizio è sanato, il ricorso sarà probabilmente rigettato.

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