Sentenza n. 258/2026 - Latina, Sezione 1
per A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) della nota prot. n. C0176S25 del 19 novembre 2025, comunicata in pari data, con cui è stata aggiudicata alla controinteressata la gara per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica presso la Centrale di Latina (CIG B6F4E23CA4) ed è stata approvata la relativa graduatoria, nella parte in cui colloca la ricorrente al quarto posto anziché al primo; 2) dei verbali del seggio di gara del 16 e 29 settembre 2025, nella parte in cui hanno ammesso o non hanno escluso le offerte delle prime tre classificate verbale del 16 settembre 2025 recante valutazione delle offerte tecniche; 3) del verbale del 30 settembre 2025 relativo alla verifica dei costi della manodopera e dell’equivalenza delle tutele contrattuali ex art. 11, comma 4, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36; 5) ove occorrer possa, del bando di gara, del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto e di tutti gli ulteriori documenti della lex specialis; 6) di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o consequenziale ancorché non noto; B) la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con il conseguente accertamento del diritto al subentro della ricorrente; C) l’accertamento del diritto di accedere integralmente alla documentazione richiesta con istanza del 20 novembre 2025, solo parzialmente soddisfatta con nota del 1° dicembre 2025, che è parimenti impugnata, e rinnovata con istanza del 4 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per il servizio di assistenza infermieristica presso la Centrale di Latina, graduatoria e atti di gara, nonché diniego parziale di accesso alla documentazione delle offerte
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quarta classificata, ha impugnato l'aggiudicazione alla prima classificata e gli atti della procedura aperta, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e l'accesso integrale alla documentazione di gara. Ha dedotto: mancata verifica di anomalia dell'offerta aggiudicataria, asseritamente obbligatoria in base alla lex specialis e alla soglia dei quattro quinti del punteggio massimo; mancata esclusione dell'aggiudicataria e della seconda classificata per ribassi sui costi della manodopera inferiori ai minimi salariali; mancata esclusione della seconda e della terza classificata per omessa sottoscrizione degli elaborati dell'offerta tecnica; erronea attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche delle prime tre classificate, con particolare riferimento all'offerta della terza classificata, ritenuta generica e priva di specificità tecnica, nonché al rating di legalità; erronea attribuzione del punteggio alla propria offerta tecnica. La stazione appaltante e le controinteressate hanno eccepito il mancato superamento della prova di resistenza, poiché la ricorrente non aveva dimostrato l'illegittimità dell'offerta della terza classificata, necessaria per poter aspirare all'aggiudicazione. È stata inoltre proposta istanza incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., relativa alla documentazione già oggetto di un distinto giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato complessivamente inammissibile il ricorso per difetto di interesse e mancato superamento della prova di resistenza. Ha anzitutto dichiarato la litispendenza dell'istanza incidentale di accesso, rilevando che essa coincideva per petitum, causa petendi e parti con quella proposta nel precedente ricorso, già definito con sentenza di improcedibilità per mancata impugnazione del diniego espresso sopravvenuto. Nel merito, il Collegio ha esaminato prioritariamente le censure rivolte contro la terza classificata, poiché soltanto il loro accoglimento avrebbe consentito alla quarta classificata di conservare un interesse attuale all'esame delle doglianze contro la prima e la seconda. Il terzo motivo è stato ritenuto gravemente infondato in fatto: la relazione tecnica della terza classificata risultava sottoscritta con valida firma elettronica CAdES in formato .p7m. Il quarto motivo, nella parte relativa ai punteggi attribuiti all'offerta della terza classificata, è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché mirava a sostituire le valutazioni tecnico-discrezionali della commissione con quelle della ricorrente, senza dimostrare macroscopica irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, travisamento o palese inattendibilità. Il giudice ha precisato che descrizioni ritenute generiche o standardizzate non impongono necessariamente l'attribuzione del punteggio zero, potendo essere valutate secondo la graduazione prevista dal disciplinare. Anche l'eventuale riduzione del punteggio relativo al rating di legalità dell'aggiudicataria non avrebbe inciso sull'esito, poiché essa avrebbe comunque conservato il primo posto. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: l'incremento massimo di 0,150 punti avrebbe portato la ricorrente a 83,782 punti, comunque inferiori agli 84,326 della terza classificata. Consolidata la posizione della terza classificata, le censure contro aggiudicataria e seconda classificata sono state dichiarate ulteriormente inammissibili, perché anche il loro eventuale accoglimento non avrebbe consentito alla ricorrente di conseguire l'aggiudicazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna controparte costituita.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
L'istanza incidentale di accesso non può essere esaminata quando sussiste litispendenza con un distinto giudizio avente identici elementi identificativi.
art. 39 c.p.a.
Il richiamo alle regole sulla litispendenza consente di dichiarare la litispendenza dell'istanza di accesso coincidente con quella già proposta in altro giudizio.
art. 100 c.p.c.
L'interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale; nella gara, la quarta classificata deve dimostrare la possibilità di superare la terza classificata prima di poter contestare utilmente le posizioni superiori.
art. 10.3 del disciplinare di gara
La previsione sulla sottoscrizione dell'offerta non conduce all'esclusione quando gli elaborati risultano validamente sottoscritti con firma elettronica CAdES.
art. 5 e art. 5-bis del disciplinare di gara
I criteri e la graduazione dei punteggi dell'offerta tecnica attribuiscono alla commissione un'ampia discrezionalità tecnica; valutazioni negative non impongono automaticamente l'attribuzione di zero punti.
art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione alla valutazione dell'offerta tecnica e alla pretesa erronea attribuzione del punteggio alla ricorrente, ma la relativa censura è stata ritenuta priva di interesse per mancato superamento della prova di resistenza.
art. 134 c.p.a.
Il sindacato sostitutivo del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche è ammesso soltanto nei tassativi casi previsti dalla legge; fuori da tali ipotesi il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione.
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione alla verifica dei costi della manodopera e alla contestazione dei ribassi sui minimi salariali, ma la censura non è stata esaminata per difetto di interesse conseguente al mancato superamento della prova di resistenza.
art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione alla verifica di anomalia e ai costi della manodopera; anche tali questioni sono rimaste assorbite dall'inammissibilità derivante dal mancato superamento della prova di resistenza.
Massime di principio
- Nella gara pubblica, il concorrente collocato in quarta posizione ha interesse a contestare le posizioni superiori soltanto se dimostra, secondo una progressione logicamente prioritaria, l'illegittimità dell'offerta del concorrente collocato in terza posizione; in mancanza, le censure contro l'aggiudicatario e il secondo classificato sono inammissibili per difetto di interesse.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara non può tradursi nella sostituzione del giudizio del giudice a quello dell'amministrazione. Le censure sono ammissibili solo se dimostrano la palese inattendibilità o l'evidente insostenibilità della valutazione, ovvero macroscopici profili di illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento.
- La contestazione della genericità o della scarsa specificità di un'offerta tecnica non dimostra, di per sé, l'illegittimità del punteggio attribuito: quando la lex specialis prevede una graduazione dei punteggi, le carenze dedotte possono giustificare anche un punteggio intermedio e non impongono automaticamente l'attribuzione di zero punti.
- La prova di resistenza impone di verificare l'utilità concreta dell'eventuale accoglimento della censura: una doglianza è inammissibile quando, anche ove fondata, non consentirebbe al ricorrente di raggiungere una posizione utile per l'aggiudicazione.
- La presenza di una valida firma elettronica CAdES su un file in formato .p7m integra la sottoscrizione dell'elaborato tecnico, sicché non ricorre l'omessa sottoscrizione dedotta ai fini dell'esclusione dell'operatore economico.
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