Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24785/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, già condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva e pena accessoria. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2025, che ha introdotto nell'art. 583-quinquies c.p. una fattispecie attenuata per i fatti di lieve entità e ha reso la pena accessoria non più necessariamente perpetua, l'interessato ha chiesto al giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena principale e di quella accessoria. La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta sulla pena principale, ritenendo che il fatto non fosse di lieve entità, ma ha ridotto la pena accessoria ad anni cinque. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: violazione dell'art. 583-quinquies c.p. come inciso dalla pronuncia della Corte costituzionale, nonché degli artt. 132 e 133 c.p. e dell'art. 30 l. n. 87/1953; travisamento della funzione del giudice dell'esecuzione, che avrebbe impropriamente svolto una nuova valutazione di merito; omessa o insufficiente considerazione degli indici di lieve entità, della condotta della persona offesa, della finalità difensiva dell'azione, del risarcimento del danno e della necessità di rimuovere una pena asseritamente illegale; in particolare, si è anche lamentata una mancata pronuncia sulla pena accessoria, censura ritenuta infondata perché la pena accessoria era stata effettivamente rideterminata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sull'omessa pronuncia sulla pena accessoria, poiché il giudice dell'esecuzione aveva effettivamente provveduto rideterminandola in melius. Quanto alla pena principale, ha affermato che la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies c.p. non ha determinato di per sé l'illegalità della pena già irrogata, ma solo la necessità di verificare se il fatto concreto potesse essere ricondotto alla nuova fattispecie attenuata di lieve entità. Ha quindi ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte di appello, che aveva escluso la lieve entità valorizzando la violenza dell'azione, il concorso di più autori, la non minima partecipazione del ricorrente, le modalità dell'aggressione, la minorata difesa della vittima e la gravità delle conseguenze lesive. La Corte ha inoltre escluso che il pagamento di una somma a titolo risarcitorio, avvenuto post delictum, imponesse una diversa conclusione. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 583-quinquies c.p.

    primo comma; secondo comma

    La sentenza della Corte costituzionale ha introdotto una fattispecie attenuata per il fatto di lieve entità e ha reso la pena accessoria non più necessariamente perpetua, imponendo al giudice dell'esecuzione di verificare se il fatto già giudicato rientri in tale ipotesi.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro di commisurazione della pena, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 133 c.p.

    Usato dal giudice dell'esecuzione per valutare la gravità del fatto, la capacità a delinquere e le modalità dell'azione ai fini della pena accessoria e della verifica della lieve entità.

  • art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87

    Richiamato dalla difesa per sostenere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sulla pena già irrogata.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato per collocare sistematicamente il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nel quadro delle aggravanti connesse alle lesioni.

  • art. 576 c.p.

    Richiamato come disposizione collegata al sistema sanzionatorio della fattispecie.

  • art. 133 c.p.

    Indicata come criterio di valutazione della capacità a delinquere e della gravità del fatto anche ai fini della pena accessoria.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 585 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti di ammissibilità dei motivi nuovi, che devono collegarsi funzionalmente ai motivi originari.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Fondamento dell'ordine di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando una pronuncia della Corte costituzionale introduce una circostanza attenuante di lieve entità in una fattispecie autonoma di reato, il giudice dell'esecuzione deve verificare se il fatto storico già accertato possa essere ricondotto alla nuova ipotesi attenuata; non è automatico che la pena originaria divenga illegale.
  • La verifica in sede esecutiva deve muovere primariamente dalla motivazione del giudice della cognizione e dai relativi indici fattuali; solo se tale motivazione non consente di apprezzare la lieve entità, il giudice dell'esecuzione può integrare il giudizio con autonome valutazioni, senza riesaminare liberamente il merito.
  • La lieve entità del fatto va apprezzata considerando natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché la particolare tenuità del danno o del pericolo; elementi di segno opposto quali violenza dell'azione, concorso di più autori, intensità delle percosse e gravità delle conseguenze lesive possono escluderne il riconoscimento.
  • La condotta post delictum, incluso il risarcimento del danno, non è di per sé decisiva ai fini del riconoscimento della lieve entità se la pronuncia additiva della Corte costituzionale ancora la valutazione soprattutto agli indici dell'azione e dell'offesa.
  • In materia esecutiva, l'illegalità della pena sussiste solo quando la sanzione non sia prevista dall'ordinamento o ecceda i limiti qualitativi o quantitativi della cornice legale; l'erronea applicazione dei criteri di commisurazione integra una pena illegittima ma non illegale, e non legittima automaticamente la caducazione del giudicato.
  • È inammissibile la censura che lamenta l'omessa pronuncia su una richiesta quando dagli atti risulta che il giudice dell'esecuzione abbia effettivamente provveduto sul punto, anche solo rideterminando la pena accessoria.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.