Cassazione Penale, Sentenza n. 01903/2026 del 19/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su unico profilo omnicomprensivo: vizio di motivazione (mancanza e manifesta illogicità) e violazione dell'art. 627 c.p.p., per presunta inosservanza del principio di diritto della sentenza n. 38126/2024 che aveva annullato la precedente decisione per motivazione apparente. In particolare si censurava: mancato approfondimento delle critiche difensive sull'assenza di prova del ritorno dei flussi monetari; valutazione apparente sulle testimonianze; mancata considerazione della rilevanza della dichiarazione integrativa; omissione di valutazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità); errori nel calcolo dell'imponibile e della confisca; mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per difetto di specificità. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente colmato il vizio motivazionale segnalato in sede di annullamento, spiegando le ragioni per ritenere le fatture fittizie (assenza di struttura aziendale, evasione totale, numerazione anomala delle fatture, timbri discrepanti, importi abnormi) e che la prova del flusso di ritorno non fosse elemento necessario per l'integrazione del reato, essendo al più dato confermativo. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della insussistenza del reato, la mera presentazione successiva di dichiarazione integrativa se essa contiene falsità; ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis per la rilevanza e la gravità dell'uso sistematico di fatture false; ha considerato la contestazione sul calcolo dell'imponibile questione di merito non sindacabile in sede di legittimità; ha confermato la motivazione della Corte territoriale anche quanto alla misura delle attenuanti. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (e degli oneri previsti dalla sentenza).
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro di corretto sviluppo logico della motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione della Corte d'appello fosse conforme e non avesse violato le prescrizioni di legge sulla motivazione.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che, alla luce della gravità oggettiva e dell'uso significativo di fatture false per abbattere il carico fiscale, la causa non fosse applicabile e che la sentenza territoriale implicitamente avesse escluso la tenuità.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena. La Corte d'appello ha motivato la misura della pena richiamando i criteri di questo articolo; la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua in ordine alla gravità della condotta.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sulle cause di non punibilità. La Corte ha osservato che, essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, non poteva in questa sede provvedersi a dichiarare cause di non punibilità ai sensi di tale articolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistere assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Sez. 3, sentenza n. 38126/2024 (Cassazione)
Sentenza di annullamento precedente che aveva censurato la motivazione apparente della Corte d'appello 2023. La Corte ha ritenuto che nella decisione di rinvio la Corte d'appello avesse poi fornito valutazione analitica e autonoma, superando il precedente vizio.
Sez. 3, n. 3957 del 26/10/2021 (Arvotti) e Sez. 3, n. 23810 del 08/04/2019 (Versaci)
Precedenti giurisprudenziali richiamati per il principio che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false è reato istantaneo perfezionato con la dichiarazione annuale e che la successiva dichiarazione integrativa è irrilevante salvo che essa sia l'unica in cui si consumi l'uso delle fatture false.
Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020 (Filardo)
Richiamata per il principio di specificità dei motivi di ricorso: il ricorrente deve indicare con precisione se denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la mancanza di specificità determina inammissibilità.
Ulteriori precedenti di Cassazione (citati nella motivazione: es. Cincolà, Lacrafy, Romagnoli, altri)
Utilizzati per consolidare i principi relativi all'applicabilità dell'art. 131-bis, ai criteri di motivazione della pena e alla necessità di specificità nei motivi di cassazione.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione generico che cumula vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) senza indicare con precisione a quali parti della motivazione si riferisce è facilmente dichiarabile inammissibile per aspecificità.
- La Corte di legittimità non è competente a riesaminare in fatto la prova: i rilievi attinenti alla valutazione del materiale probatorio (es. calcolo dell'imponibile, esistenza di flussi finanziari) sono in linea di principio questioni di merito non sindacabili in cassazione salvo errori di diritto o macroscopiche contraddizioni.
- La mancata prova del ritorno dei flussi monetari verso l'imputato può essere rilevante ma non necessariamente preclude la configurazione del reato fiscale quando esistono altri elementi forti che dimostrino la fittizietà delle fatture (assenza di struttura aziendale, evasione totale, importi abnormi, documentazione anomala).
- La presentazione di una dichiarazione integrativa non esclude automaticamente il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false: il reato è istantaneo e la rilevanza della integrativa dipende dal contenuto e dal momento in cui le fatture sono state utilizzate.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità) può essere ritenuta implicitamente respinta quando la motivazione della sentenza evidenzia elementi che dimostrano la consistenza e la gravità dell'offesa; il giudice deve però affrontare il tema in modo non equivoco.
- Per impugnare con successo questioni relative a confische, imponibili e quantificazioni tributarie in Cassazione occorre dimostrare un vizio giuridico o di valutazione manifestamente illogico o contraddittorio nella motivazione; semplici divergenze numeriche emerse in fase istruttoria non bastano.
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