Cassazione Penale, Sentenza n. 42528/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Napoli che ha riconosciuto la continuazione tra la condanna per associazione a delinquere finalizzata a truffe immobiliari (pena base: 3 anni e 4 mesi) e altre condanne per truffa, applicando incrementi (4 mesi per la sentenza sub 2; 8 mesi ciascuno per le due truffe della sentenza sub 4). Primo motivo: violazione del divieto di reformatio in peius, deducendo che gli aumenti applicati ai reati satellite si discostano in peius rispetto alla prima sentenza di cognizione, nella quale le stesse truffe erano state valutate con un mese ciascuna e poi dichiarate estinte per prescrizione. Secondo motivo: carenza di motivazione in ordine all'aumento complessivo della pena (pari a complessivi 5 anni), protestando l'assenza di spiegazioni sulla maggiorazione globale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione del divieto di reformatio in peius: il giudice dell'esecuzione deve seguire i criteri del giudice di cognizione ma applicandoli alle sentenze di accertamento dei singoli reati coinvolti e non mutuando parametri da altre sentenze; nella specie gli aumenti non sono superiori a quelli determinati in cog ni zione e sono rispettate le proporzioni sanzionatorie conformemente alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 47127/2021 (Pizzone). Il secondo motivo è inammissibile perché meramente dogmatico: il ricorrente non ha esposto ragioni specifiche per ritenere la determinazione delle maggiorazioni ingiusta, limitandosi a manifestare dissenso sulla quantificazione finale, ciò che esula dal sindacato di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina l'istanza e la determinazione della pena in sede di esecuzione; il giudice dell'esecuzione deve seguire i criteri applicati dal giudice di cognizione, ma riferendosi alle sentenze che hanno accertato i singoli reati considerati in continuazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili quando non risulti l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui è stato applicato per la condanna di Euro 3.000.
Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone, Rv. 282269)
Richiama il principio secondo cui, nella determinazione delle pene in continuazione, devono essere rispettate le proporzioni sanzionatorie e i criteri applicati in sede di cognizione relativamente alle singole fattispecie che vengono poi considerate come reati satellite.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel fissare le pene in continuazione, deve seguire i criteri adottati dal giudice di cognizione ma riferendosi alle singole sentenze di accertamento dei reati sopravvissuti; non può mutuare tariffe o valutazioni da altre sentenze.
- Per contestare una presunta reformatio in peius è necessario dimostrare concretamente che la determinazione della pena nella sede esecutiva si sia tradotta in un effettivo peggioramento rispetto alla pena fissata nella sentenza che ha accertato quei medesimi reati; argomentazioni generiche o il semplice dissenso sulla quantificazione non sono sufficienti.
- Le motivazioni dell'aumento complessivo devono essere specifiche e articolate: il rimedio in cassazione è inammissibile se il gravame si limita a lamentare il risultato numerico senza esporre ragioni precise e ragionate.
- Le pronunce delle Sezioni Unite che richiamano il rispetto delle proporzioni sanzionatorie sono vincolanti nell'orientare la comparazione tra pene e nell'assicurare coerenza tra le valutazioni operate in sede di cognizione e quelle del giudice dell'esecuzione.
- Gli oneri di soccombenza e le sanzioni pecuniarie (art. 616 cpp) possono essere applicati se il ricorso è ritenuto inammissibile per ragioni che presuppongono una qualche responsabilità nella modalità di impugnazione (es. genericità o carenza di prospetti argomentativi).
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