Sentenza n. 574/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’intimazione a interrompere l’attività di vendita, notificata il 24 luglio 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e segnatamente il verbale di sopralluogo del 22-24 luglio 2025, n. 28398, notificato il 24 luglio 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti propri presentati da MG CONSULTING S.R.L. il 26 agosto 2025 e il 21 ottobre 2025: - dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo e segnatamente dell’intimazione a interrompere l’attività di vendita, notificata il 24 luglio 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e segnatamente del verbale di sopralluogo del 22-24 luglio 2025, n. 28398, notificato il 24 luglio 2025 e del verbale di sopralluogo del 25 luglio 2025, n. 28399, notificato in pari data;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione a interrompere l’attività di vendita riportata nel verbale di contestazione e sopralluogo del 24 luglio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente impugnava l’intimazione comunale di interrompere l’attività di vendita, nonché i verbali di sopralluogo e gli atti connessi. Deduceva: difetto di istruttoria, per l’assenza di un provvedimento di decadenza dell’autorizzazione commerciale e per l’asserita anteriorità dell’inibitoria rispetto al sopralluogo; violazione degli artt. 8, 22, comma 4, e 29, comma 3, della l.r. n. 28/1999, sostenendo che la risoluzione del contratto di affitto del ramo d’azienda non comportasse automaticamente la decadenza dell’autorizzazione; incompetenza della Polizia municipale, ritenendo competente il Sindaco o, comunque, l’apparato amministrativo competente; violazione del legittimo affidamento; contraddittorietà rispetto alla concessione dell’immobile alla ricorrente; violazione dell’art. 8 della l.r. n. 28/1999 in relazione alla sopravvenuta autorizzazione unica rilasciata il 16 ottobre 2025. La controinteressata aveva eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta autorizzazione dell’attività, ma la ricorrente sosteneva comunque la persistenza dell’interesse alla decisione, anche in ragione del carattere sanzionatorio dell’atto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto persistente l’interesse alla decisione, poiché il provvedimento impugnato aveva anche natura sanzionatoria. Nel merito ha accolto il quarto motivo, relativo all’incompetenza della Polizia municipale. Richiamando il principio secondo cui il vizio di incompetenza deve essere esaminato prioritariamente e, se fondato, determina l’assorbimento degli altri motivi, il Collegio ha affermato che l’inibitoria dell’attività di vendita non poteva essere adottata dalla Polizia municipale nell’esercizio dei poteri sanzionatori previsti dalla l. n. 689/1981. La competenza spettava all’ufficio SUAP del Comune. Alla Polizia municipale spettano la verbalizzazione e la sanzione degli illeciti; per impedire la prosecuzione dell’illecito essa può utilizzare soltanto i poteri tipici previsti dall’ordinamento, tra cui il sequestro. L’ordine di interruzione, apposto a penna sul verbale di contestazione, è stato pertanto annullato per incompetenza, con salvezza dell’eventuale successivo esercizio del potere da parte del SUAP. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della contemporanea pendenza di giudizi paralleli.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, c.p.a.
in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Il giudice, quando annulla per incompetenza, non può sostituirsi all’organo competente né pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; il vizio di incompetenza è esaminato prioritariamente e comporta l’assorbimento degli altri motivi.
artt. 8, 22, comma 4, e 29, comma 3, l.r. n. 28/1999
Norme invocate dalla ricorrente in relazione alla permanenza o decadenza dell’autorizzazione commerciale e alla competenza all’adozione dell’inibitoria; i relativi motivi sono stati assorbiti.
l. n. 689/1981
La Polizia municipale può verbalizzare e sanzionare gli illeciti amministrativi, ma non può adottare, in tale sede, l’inibitoria dell’attività commerciale quando tale potere spetta al SUAP.
Massime di principio
- L’inibizione di un’attività commerciale per carenza o insussistenza del titolo abilitativo deve essere adottata dall’ufficio amministrativo competente, quale il SUAP, e non dalla Polizia municipale nell’ambito della mera attività di accertamento e sanzione degli illeciti amministrativi.
- Alla Polizia municipale spettano, nell’esercizio delle competenze di polizia amministrativa, la verbalizzazione e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge; per impedire che l’illecito produca ulteriori conseguenze può avvalersi soltanto dei poteri tipici attribuiti dall’ordinamento, come il sequestro, e non può sostituirli con un ordine atipico di cessazione dell’attività.
- Il vizio di incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento deve essere esaminato prioritariamente; ove fondato, comporta l’annullamento dell’atto e l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
- L’annullamento di un provvedimento per incompetenza non impedisce all’organo competente di esercitare successivamente il proprio potere, purché nel rispetto della legge e delle garanzie procedimentali.
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