Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2842/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il conferimento a un'altra candidata dell'assegno di ricerca e contro gli atti della relativa procedura selettiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava la sentenza del TAR e gli atti della procedura selettiva, sostenendo che la Commissione avesse irragionevolmente ritenuto non pertinente il suo progetto di ricerca rispetto all'oggetto del bando e gli avesse conseguentemente attribuito un punteggio pari a zero. Deduceva inoltre che il TAR avesse erroneamente valorizzato l'asserita durata triennale del progetto, nonostante l'assegno avesse durata annuale e potesse essere prorogato. Con un secondo motivo lamentava l'inadeguata valutazione del criterio relativo agli altri titoli collegati all'attività di ricerca, sostenendo che il punteggio attribuitogli fosse insufficiente rispetto a quello degli altri candidati. Con un terzo motivo contestava la riduzione del punteggio relativo alla coerenza complessiva del profilo rispetto alle attività di ricerca, sostenendo che fossero stati sottovalutati i propri titoli, le attività di ricerca e di docenza e che fossero state indebitamente considerate pregresse condanne penali e procedimenti allora pendenti. Chiedeva altresì la cancellazione di una frase contenuta nella memoria difensiva dell'università, ritenuta offensiva, e il risarcimento del danno non patrimoniale. Nel corso del giudizio la candidata vincitrice aveva rinunciato all'incarico e l'appellante aveva impugnato separatamente gli esiti di una nuova selezione alla quale non aveva partecipato; il Consiglio di Stato ha ritenuto tali sopravvenienze estranee al giudizio e non incidenti sulla procedibilità dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto immune da irragionevolezza, illogicità o incoerenza la valutazione della Commissione circa la non pertinenza del progetto, che riguardava principalmente i referendum come strumenti di pressione sui governi di alcuni Stati, mentre il bando richiedeva una mappatura comparata della regolazione del lobbying e dei rapporti tra decisori pubblici e lobbisti. Tale estraneità giustificava il radicale abbattimento del punteggio. È stata ritenuta altresì coerente la valutazione negativa sulla durata triennale del progetto, incompatibile con la durata annuale dell'assegno e con la scadenza del PRIN, non potendo il candidato fare affidamento su proroghe non automatiche né garantite. Quanto al secondo motivo, il Collegio lo ha dichiarato inammissibile nella parte in cui si risolveva in una mera richiesta di riesame della misura del punteggio, senza una puntuale critica alla motivazione della sentenza e senza indicare specifici profili di irragionevolezza o disparità di trattamento, sconfinando nel merito amministrativo. Quanto al terzo motivo, ha rilevato il difetto di interesse rispetto alle considerazioni sulle vicende penali, poiché la Commissione le aveva formulate a latere e la valutazione negativa era già compiutamente fondata su altri elementi. In ogni caso, le pregresse condanne e i procedimenti allora pendenti, pur non costituendo automaticamente causa ostativa alla costituzione del rapporto, potevano rappresentare un serio profilo di criticità nella valutazione della coerenza complessiva del profilo del candidato. È stata respinta anche la richiesta di cancellazione della frase contenuta nella memoria dell'università e la domanda risarcitoria, ritenendo le espressioni giustificate dalle esigenze difensive, pertinenti alla materia del contendere e prive di intento denigratorio. Il Collegio ha invece disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante per la presenza di dati relativi a condanne e procedimenti penali. L'appellante è stato condannato alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 240/2010

    un ulteriore anno; specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto

    La disciplina conferma che, per i progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, la proroga dell'assegno non è automatica, è limitata a un ulteriore anno e richiede specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto; pertanto la valutazione della Commissione sulla necessaria conclusione annuale della ricerca non è irragionevole.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale base della richiesta di cancellazione della frase ritenuta offensiva contenuta negli scritti difensivi.

  • art. 89, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della richiesta di cancellazione delle espressioni asseritamente offensive contenute nella memoria difensiva.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dall'appellante per la liquidazione equitativa del danno, domanda respinta dal Collegio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi a condanne penali e procedimenti penali.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative universitarie, la valutazione della Commissione sulla pertinenza del progetto rispetto all'oggetto specificamente indicato dal bando è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, incoerenza, travisamento o altri vizi estrinseci, senza poter sostituire la propria valutazione a quella tecnica dell'organo valutatore.
  • La non attribuzione o il radicale abbattimento del punteggio possono essere legittimamente fondati sull'estraneità sostanziale del progetto rispetto alla tematica del bando, anche quando il progetto presenti un collegamento soltanto marginale o incidentale con essa.
  • La durata e il cronoprogramma del progetto di ricerca devono essere coerenti con la durata dell'assegno, con la scadenza del programma di ricerca e con le condizioni normative della proroga; la mera possibilità astratta di proroga non consente di ritenere irragionevole la valutazione negativa di un progetto strutturato su una durata incompatibile.
  • È inammissibile la censura che si limiti a contestare la misura del punteggio attribuito da una Commissione, senza individuare specifici vizi di irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, omissione o travisamento e senza formulare una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, poiché essa si risolve in una non consentita richiesta di riesame del merito amministrativo.
  • Nella valutazione della coerenza complessiva del profilo di un candidato rispetto alle attività di ricerca, pregresse condanne penali e procedimenti penali pendenti possono costituire elementi di criticità valutabili, pur non integrando automaticamente una causa ostativa alla costituzione del rapporto di impiego, purché la valutazione non sia fondata esclusivamente su tali elementi e sia coerente con il criterio previsto dal bando.
  • Le espressioni contenute negli scritti difensivi dell'amministrazione non sono cancellabili né risarcibili quando risultino pertinenti alla materia del contendere, funzionali alle esigenze difensive e prive di intento denigratorio, anche se riferite a circostanze penalmente rilevanti del candidato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaAppelloSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.