Ordinanza n. 91/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della Determina n. 2619 datata 11.11.2025 a firma del Dirigente del Settore VIII - Area Governo del Territorio - del Comune di Ginosa avente ad oggetto “ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle concessioni demaniali marittime scadute in data 15/09/2025 nel Comune di Ginosa e consegna delle aree” con la quale la citata Amministrazione Comunale ha invitato la ricorrente a ripristinare lo stato dei luoghi nonché a consegnare al Comune di Ginosa l'area oggetto della concessione demaniale marittima asseritamente scaduta, nonché di ogni altro atto alla predetta Determina presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale che disponeva il ripristino dello stato dei luoghi e la consegna dell'area relativa a una concessione demaniale marittima ritenuta scaduta
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina con cui il Comune di Ginosa le aveva ordinato di ripristinare lo stato dei luoghi e di consegnare l'area oggetto della concessione demaniale marittima, ritenuta scaduta il 15 settembre 2025. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti. La controversia cautelare è stata valutata in rapporto al giudizio presupposto relativo alla gara per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime, nel quale la stessa Sezione aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti della società, annullando il bando; la relativa sentenza è stata appellata dal Comune, con udienza di merito fissata al 10 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso gli effetti della determina comunale. La misura è stata ritenuta opportuna, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, per consentire la definizione del giudizio principale re adhuc integra, considerato che il provvedimento impugnato si fonda su un contenzioso presupposto ancora sub iudice in appello: il Comune ha impugnato la sentenza che aveva annullato il bando di gara per le concessioni demaniali marittime e l'appello sarebbe stato trattato il 10 marzo 2026. Il TAR ha fissato la trattazione del merito del ricorso per il 6 maggio 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto la sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato o comunque strettamente collegato a una controversia presupposta ancora pendente, il giudice amministrativo può sospenderne cautelarmente gli effetti per preservare l'integrità della situazione controversa fino alla definizione del giudizio presupposto.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la sospensione dell'atto può essere disposta per evitare che l'amministrazione dia esecuzione a effetti potenzialmente incompatibili con l'esito di un giudizio presupposto non ancora definito.
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