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Sentenza

Sentenza n. 48/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dei provvedimenti del responsabile della Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica di data -OMISSIS-, con i quali è stata rigettata l'istanza di trasferimento per assistenza al disabile (ex art. 33 comma 5 della legge 104/1992) avanzata da parte ricorrente il 14 maggio 2025; - di tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202500937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del trasferimento per assistenza al disabile ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, successivamente confermato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, Aviere dell’Aeronautica Militare, impugnava il diniego con cui il Ministero della Difesa aveva respinto la sua istanza di trasferimento alla sede di lavoro più vicina alla residenza del padre, portatore di handicap in situazione di gravità, proposta ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992. Il TAR, in sede cautelare, aveva invitato l’Amministrazione a procedere a un nuovo e approfondito riesame dell’istanza.

La decisione

Nel corso del giudizio l’Amministrazione, in adempimento all’ordinanza cautelare, ha riesaminato l’istanza, l’ha accolta subordinandola inizialmente allo scorrimento della graduatoria per la movimentazione organica e ha collocato il ricorrente al primo posto della lista di attesa. Con successivo atto del 16 dicembre 2025 ha disposto il trasferimento immediato del ricorrente, con decorrenza 29 dicembre 2025, presso la sede individuata. Il Collegio ha ritenuto tale atto pienamente satisfattivo della pretesa azionata e ha dichiarato cessata la materia del contendere per il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate, valorizzando il comportamento comunque operoso dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    La disposizione costituiva il fondamento dell’istanza di trasferimento del militare per l’assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità; il giudizio non ha tuttavia esaminato nel merito i presupposti sostanziali della pretesa, poiché il trasferimento è stato successivamente disposto.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti e in assenza di obiezioni.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è stata pronunciata poiché il provvedimento sopravvenuto ha soddisfatto integralmente la pretesa del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento sopravvenuto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione sull’atto originariamente impugnato.
  • L’adozione, durante il giudizio, di un atto di trasferimento che realizza pienamente la richiesta di mobilità per assistenza familiare rende non più utile la prosecuzione dell’impugnazione del precedente diniego, anche se l’accoglimento sia intervenuto a seguito del riesame sollecitato dal giudice in sede cautelare.
  • La definizione del giudizio per cessata materia del contendere non comporta necessariamente la condanna dell’Amministrazione alle spese: il giudice può compensarle valutando il comportamento complessivamente operoso tenuto dall’amministrazione nel corso del processo.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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