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Sentenza

Sentenza n. 5601/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'OTTEMPERANZA alla Sentenza n. 1823/2025 pubblicata in data 18/04/2025, resa dal Tribunale di Napoli Nord – sez. Lavoro, nel giudizio R.G. 6130/2024, notificata all’Amministrazione in data 24/04/2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202601033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 1823/2025 del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, pubblicata il 18 aprile 2025, notificata al Ministero il 24 aprile 2025 e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il beneficio di € 500 annui tramite carta elettronica del docente per due anni scolastici, per complessivi € 1.000. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, nonostante la notifica del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e ha chiesto l'adempimento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, verificando il rispetto dei termini processuali e il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo. Non risultando provato l'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione integrale al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine originariamente previsto per fruire del beneficio era decorso, ha precisato che l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, pari a € 1.000, con gli interessi legali fino al soddisfo: il ritardo è imputabile all'inerzia ministeriale e non può essere opposto alla beneficiaria. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricandolo, in caso di ulteriore inerzia, di compiere le attività di bilancio, impegno, liquidazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500 oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    L'ottemperanza è esperibile per ottenere che l'amministrazione si conformi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con riguardo al caso deciso.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha verificato il rispetto del termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza; il testo non specifica ulteriormente il criterio interpretativo adottato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine richiamato per il rito camerale applicabile al giudizio; non formula ulteriori precisazioni interpretative.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    Per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo; nella fattispecie il decorso infruttuoso di tale termine è stato rilevante nel verificare la persistente inadempienza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con ricorso notificato in data 13.2.2026 e depositato in data 14.02.2026 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 2 anni scolastici (2020/2021 e 2021/2022), per un totale di € 1.000,00.

    La disposizione è richiamata come fondamento del beneficio di € 500 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto per i due anni scolastici oggetto del giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente al caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non prova di avere adempiuto al giudicato che riconosce un beneficio economico fruibile entro un periodo determinato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e, se il periodo di fruizione è ormai decorso per inerzia imputabile all'amministrazione, disporre l'erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo.
  • L'amministrazione non può avvalersi della propria condotta omissiva per sottrarsi all'adempimento del giudicato o opporre il decorso del termine di fruizione del beneficio quando il ritardo non è imputabile al beneficiario.
  • In sede di ottemperanza può essere nominato un commissario ad acta sin dalla sentenza; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione, e il commissario deve attivare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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