Sentenza n. 290/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento adottato dal Dirigente del 3° Settore del Comune di Falconara Marittima prot. n. 32041 del 11.7.2023, notificato in data 17.7.2023, con il quale è stato denegato il rilascio di attestazione della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 35 della legge n. 47/1985 sulle domande di condono edilizio nn. 2777/86, 2778/86, 2474/86, 2463/86, 2464/86, 2465/86, 2475/86, 2715/86 e 2716/86, e di ogni atto connesso, correlato e consequenziale, nonché per l’accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 35 della legge n. 47/1985 in relazione agli immobili oggetto delle domande di condono contraddistinte all'archivio comunale con i seguenti numeri: 2777/86, 2778/86, 2474/86, 2463/86, 2464/86, 2465/86, 2475/86, 2715/86 e 2716/86 come appresso dettagliate: (1) – n. 0759203900 presentata da Cenci Genziano con protocollo Comune di Falconara M. n. 22104 del 01/12/1986, con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 327.690 in data 01/12/1986 e estratto di mappa datato 06/05/1987 (n. 2716/86); (2) – n. 0759206210 presentata da Torresi Vittorio con protocollo Comune di Falconara M. n. 24160 in data 31/12/1986 con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 1.103.520 in data 29/12/1986, estratto di mappa datato 06/05/1987 (n. 2778/86); (3) – n. 0759206109 presentata da Mentonelli Giovanni, protocollo Comuna di Falconara M. n. 24161 del 31/12/1986 con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 1.103.520 in data 29/12/1986, estratto di mappa datato 06/05/1987 (n. 2777/86); (4) – n. 0715675104 presentata da Brazzoli Gianfranco, protocollo Comune di Falconara M. n. 2474 del 30/09/1986 con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 310.000 in data 10/12/1986, estratto di mappa datato 02/02/2020 (n. 2774/86); (5 e 6) – n. 0759203711 presentata da Santini Esterina, protocollo Comune di Falconara M. n. 22103 del 01/12/1986 con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 1.339.890 e di Lire 859.040 in data 01/12/1986, estratto di mappa datato 19/01/1987 (n. 2715/86); (7) – n. 0292082208 presentata da Formica Dario, protocollo Comune di Falconara M. n. 17731 del 29/09/1986 con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 161.000 in data 27/09/1986, estratto di mappa datato 10/12/1986 (n. 2475/86); (8) – n. 0715674612 presentata da Fioretti Ivano, protocollo comune di Falconata M. n. 17741 del 29/09/1986 con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 248.000 in data 27/09/1986, estratto di mappa datato 10/12/1986 (n. 2465/86); (9) – n. 0715675407 presentata da Rossi Sergio, protocollo Comune di Falconara M. n. 17742 del 29/09/1986 con allegati, foto, atto notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 214.000 in data 29/09/1986, estratto di mappa datato 10/12/1986 (n. 2464/86); (10) – n. 0715675306 presentata da Bracaccini Ivano, protocollo Comune di Falconara M. n. 17743 del 29/09/1986 con allegati, foto, atto Notorio, ricevuta versamento oblazione a saldo di Lire 177.000 in data 26/09/1986, estratto di mappa datato 10/12/1986 (n. 2463/86);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’attestazione della formazione del silenzio-assenso sulle domande di condono edilizio presentate nel 1986
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale che aveva negato il rilascio dell’attestazione della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985 e hanno chiesto l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulle domande di condono. Hanno dedotto la violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985, nonché difetto di motivazione e di istruttoria. Secondo i ricorrenti, il Comune non avrebbe adottato provvedimenti entro il termine di ventiquattro mesi dalla presentazione delle domande, sicché il silenzio-assenso si sarebbe formato già negli anni 1988-1989. I vincoli urbanistici e idrogeologici richiamati dall’amministrazione sarebbero sopravvenuti rispetto alla scadenza del termine e il Piano di Recupero della località Rocca Priora sarebbe stato adottato e approvato soltanto nel 2005-2008. È stato inoltre sostenuto che alcune pratiche fossero complete sotto il profilo istruttorio e che l’istruttoria comunale fosse iniziata comunque dopo il decorso del termine biennale. Il Comune ha eccepito e sostenuto che le domande erano già state definite con dinieghi espressi del 10 agosto 2007, la cui legittimità era stata definitivamente accertata dal TAR con sentenza n. 495/2021 e dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6090/2023.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il giudice ha rilevato che le domande di condono erano già state definite con dinieghi espressi, impugnati in un precedente giudizio e ritenuti legittimi con sentenza del TAR, poi confermata dal Consiglio di Stato. In tali pronunce era stato accertato che l’amministrazione aveva istruito e concluso i procedimenti ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, e non secondo il diverso regime invocato dai ricorrenti ai sensi dell’art. 35. Per effetto di tale definitivo accertamento, non era possibile chiedere nuovamente l’accertamento del silenzio-assenso sulle medesime istanze. Il giudice ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini della valutazione della domanda di condono, rileva il quadro normativo vigente al momento dell’adozione del provvedimento, secondo il principio tempus regit actum; la sopravvenienza del vincolo rispetto alla realizzazione dell’opera o alla presentazione della domanda non determina un diritto acquisito all’esclusione del vincolo. I vincoli sopravvenuti di inedificabilità non costituiscono necessariamente preclusioni assolute, ma impongono una valutazione concreta di compatibilità da parte dell’autorità preposta alla tutela. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in complessivi euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35 l. 47/1985
Il regime del silenzio-assenso invocato dai ricorrenti non era applicabile, poiché le domande erano già state definite nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 32 della medesima legge.
art. 32 l. 47/1985
Le domande di condono erano soggette alla valutazione prevista per gli immobili interessati da vincoli, compresi i vincoli sopravvenuti, con necessità di un apprezzamento concreto di compatibilità da parte dell’autorità competente.
art. 32 l. 47/1985
“a prescindere dal rilievo della ‘doppia difformità’, la valutazione è stata esattamente compiuta sulla base del disposto di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985”
La qualificazione del procedimento e la legittimità del diniego erano già state definitivamente accertate nei precedenti giudizi.
Massime di principio
- Quando una domanda di condono edilizio sia stata già definita con un diniego espresso, la cui legittimità sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, il richiedente non può ottenere in un successivo giudizio l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla medesima istanza.
- La disciplina del silenzio-assenso non può essere invocata per eludere gli effetti di un precedente giudicato che abbia accertato che il procedimento di condono è stato istruito e definito secondo la disciplina applicabile ai manufatti interessati da vincoli, anziché secondo il diverso regime dedotto dal privato.
- In materia di condono edilizio, il vincolo sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’opera o alla presentazione della domanda non attribuisce al privato un diritto acquisito all’assenza di vincoli; la domanda deve essere valutata secondo il quadro normativo rilevante al momento della decisione, in applicazione del principio tempus regit actum.
- I vincoli sopravvenuti di inedificabilità non operano necessariamente come preclusioni assolute al condono, ma possono imporre una valutazione concreta di compatibilità da parte dell’autorità competente alla tutela del vincolo.
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