Cassazione Penale, Sentenza n. 44393/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Del Lavale impugnava l'ordinanza del 25/01/2023 con cui la Corte d'Appello di Napoli, in sede esecutiva, aveva negato il riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. Il ricorrente sosteneva che entrambi gli episodi delittuosi fossero finalizzati a favorire il clan camorristico Chierchia e commessi a distanza di poco più di un mese nell'ambito di un conflitto armato con un'organizzazione rivale, elementi che avrebbero indicato un'unica deliberazione criminale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice di merito aveva correttamente valutato i criteri per il riconoscimento della continuazione, effettuando un esame concreto di tempi e modalità dei reati e rilevando l'assenza di poteri decisionali del Del Lavale; inoltre è emerso che il Del Lavale si era opposto alla realizzazione del secondo omicidio, elemento che ha portato a considerare l'attività delittuosa riconducibile a una scelta di vita (appartenenza associativa) e non a un disegno criminoso unitario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 c.p., comma 2
La continuazione richiede l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario, inteso come rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte; non si confonde con una mera scelta di vita o con la reiterazione abituale di reati
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862
Richiama il principio secondo cui la mera ricaduta nel reato o l'abitualità non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unità di ideazione richiesta per la continuazione
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838
La programmazione iniziale può essere di massima: è sufficiente che i reati risultino previsti almeno nelle linee essenziali, con possibile adattamento alle circostanze, purché finalizzati a un unico scopo
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074
Anche in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita) e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali; la presenza isolata di alcuni indici non è sufficiente se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea
Massime di principio
- La continuazione richiede l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario sin dal momento ideativo: non basta la mera appartenenza a un gruppo criminale o la reiterazione di reati
- Il giudice deve valutare complessivamente indicatori esterni (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, causalità, sistematicità) per ricostruire, anche indiziariamente, l'unità di ideazione
- La distanza temporale di un mese non è di per sé ostativa alla continuazione; rileva però se le altre circostanze mostrano decisioni autonome e determinazioni estemporanee
- La posizione processuale e i poteri decisionali dell'agente (es. assenza di ruoli decisionali o opposizione all'azione) possono escludere l'esistenza di un disegno unitario
- In sede esecutiva valgono gli stessi parametri valutativi del giudizio di cognizione: non è sufficiente valorizzare un singolo indice se i fatti successivi appaiono frutto di scelte autonome
- Se la continuazione è negata si deve applicare il cumulo materiale delle pene delle decisioni irrevocabili, mentre il riconoscimento comporterebbe un trattamento più mite in ragione della ridotta pericolosità sociale
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