Cassazione Civile, Ordinanza n. 32906/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’agente della riscossione aveva chiesto che un credito tributario ammesso al passivo fosse riconosciuto, in parte, con collocazione privilegiata anche per gli interessi di mora e l’aggio, anziché solo in chirografo per tali accessori. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che la domanda di insinuazione non contenesse indicazioni sufficientemente specifiche sulla decorrenza degli interessi, sul tasso applicabile e sui criteri di calcolo, e che non fosse possibile integrare tali carenze con poteri officiosi. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 54 e 93 l. fall. e 2749 c.c., sostenendo che l’onere di specificazione riguardasse il credito principale e non gli interessi, accessori determinabili per legge; (2) violazione degli artt. 30 d.P.R. n. 602/1973, 2749 c.c. e 93 l. fall., contestando l’idea che la prelazione sugli interessi dipendesse dall’indicazione del tasso anziché della loro decorrenza; (3) violazione delle norme sulle spese di lite e sul compenso professionale; (4) violazione delle norme sulle spese processuali, perché queste sarebbero dovute gravare sul fallimento in ragione della fondatezza dell’impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo erronea la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva escluso il privilegio sugli interessi moratori per asserita carenza di specificazione della domanda. Ha affermato che, nel credito fiscale ammesso al passivo, il privilegio si estende agli interessi moratori nei limiti e per il tempo previsti dagli artt. 2749 c.c. e 54 l. fall., richiamando anche l’art. 30 d.P.R. n. 602/1973; pertanto la mancata indicazione del tasso non era decisiva se la documentazione prodotta consentiva la verifica del calcolo. Ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
norma processuale richiamata per l’opposizione allo stato passivo
art. 54, comma 3, l.fall.
nel credito assistito da privilegio generale, richiama l’art. 2749 c.c. e disciplina l’estensione del privilegio agli interessi nei limiti temporali previsti
art. 2749, comma 2, c.c.
il privilegio si estende agli interessi dovuti per l’anno in corso e per quello precedente; la Corte lo coordina con l’art. 54 l. fall. per i crediti fiscali
art. 93 l.fall.
norma sulla domanda di ammissione al passivo, richiamata dai motivi di ricorso in tema di allegazione del credito
art. 30 d.P.R. n. 602/1973
"a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze"
individua decorrenza e criterio legale di determinazione degli interessi di mora sui ruoli tributari
art. 1367 c.c.
richiamato per il principio di conservazione nella interpretazione della procura
art. 159 c.p.c.
richiamato, insieme all’art. 1367 c.c., per interpretare la procura nei casi dubbi in senso utile alla sua efficacia
art. 365 c.p.c.
richiede la specialità della procura per il ricorso per cassazione, ritenuta integrata dalla collocazione topografica
art. 83 c.p.c.
la riforma del 1997 è richiamata per affermare che la procura su foglio separato unito all’atto è equiparata a quella in calce o a margine
art. 92 c.p.c.
richiamato nei motivi sulle spese processuali
art. 91 c.p.c.
richiamato nei motivi sulle spese processuali
art. 113 c.p.c.
richiamato nei motivi sulle spese processuali
art. 60, commi 3 e 5, r.d.l. n. 1578/1933
richiamato nei motivi sulle spese legali e sul compenso professionale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge
art. 50 d.lgs. n. 5/2006
richiamato per segnalare la formulazione attuale dell’art. 54 l. fall.
Corte costituzionale n. 162/2001
richiamata perché ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 54, comma 3, l. fall. nella parte in cui non richiamava l’art. 2749 c.c. ai fini dell’estensione del privilegio agli interessi
Cass. S.U. 36057/2022
richiamata sul criterio di validità e interpretazione della procura speciale per cassazione
Cass. n. 27528/2024
richiamata come precedente conforme su identica controversia
Massime di principio
- Nel passivo fallimentare, il privilegio del credito fiscale si estende agli interessi moratori nei limiti temporali previsti dal combinato disposto degli artt. 54 l. fall., 2749 c.c. e 30 d.P.R. n. 602/1973, sicché non è corretto negare la prelazione assumendo in astratto che gli interessi successivi all’anno dalla dichiarazione di fallimento siano sempre chirografari.
- Ai fini dell’ammissione al passivo di interessi di natura legale o regolata da fonti secondarie, ciò che rileva è la possibilità di verificare il credito mediante la documentazione prodotta e un semplice calcolo matematico; non è decisiva, di per sé, la mancata indicazione del tasso se la decorrenza e gli elementi di determinazione risultano comunque ricavabili dagli atti.
- La domanda di insinuazione non è carente per il solo fatto di non esplicitare in modo analitico ogni formula di calcolo, quando l’importo richiesto sia determinabile sulla base della documentazione allegata e delle norme che disciplinano tasso, decorrenza e limite temporale del privilegio.
- La procura speciale al ricorso per cassazione è valida anche se redatta su foglio separato materialmente congiunto all’atto, purché non emerga in modo evidente la sua non riferibilità al giudizio di legittimità; nei casi dubbi va preferita l’interpretazione che consenta alla procura di produrre effetti.
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