Cassazione Penale, Sentenza n. 5485/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il G.U.P. ha rimesso alla Corte di cassazione la questione della competenza territoriale sollevata dai difensori di più imputati in udienza preliminare (27/04/2023). Le eccezioni erano tre: due sostenevano che il Tribunale competente fosse quello di Forlì o, in alternativa, di Reggio Emilia per connessione con procedimenti pendenti; la terza invocava la competenza del Tribunale di Roma in relazione al domicilio fiscale della societa' IBFF s.r.l.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. perché l'ordinanza del G.U.P. non era adeguatamente motivata. Secondo la Corte, il giudice procedente doveva analizzare le eccezioni e svolgere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza, motivando le ragioni della scelta di rimettere la questione; invece il G.U.P. si è limitato a riportare le eccezioni senza esplicitarne il fondamento giuridico né le proprie valutazioni. Conseguenza pratica: inammissibilità del rinvio e restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, Ufficio G.I.P.
Norme richiamate
art. 24-bis cod. proc. pen.
La norma consente la rimessione pregiudiziale alla Corte di cassazione ma richiede che il giudice procedente motivi la decisione di rinvio, compiendo una valutazione preliminare della non manifesta infondatezza delle eccezioni; la rimessione e' discrezionale e non automatica
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 4 (introduzione art. 24-bis)
Fonti legislative indicate come origine della disciplina; la Corte richiama l'intervento normativo che ha introdotto la rimessione pregiudiziale
art. 28 cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare che la denuncia di conflitto deve rispettare i requisiti formali sostanziali previsti per configurare astrattamente una situazione di conflitto; se la parte non esperisce gli stessi requisiti, la questione resta una semplice eccezione di incompetenza
art. 30 cod. proc. pen.
La Corte distingue la rimessione ex art. 24-bis dal conflitto disciplinato dall'art. 30: la trasmissione obbligatoria ai sensi dell'art. 30 trova applicazione solo se e' astrattamente configurabile la contemporanea cognizione del medesimo fatto da piu' giudici
art. 21, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare che la mancata rimessione non preclude alla parte di riproporre la questione in sede successiva, secondo le ordinarie forme processuali
art. 125 cod. proc. pen.
L'ordinanza, ai sensi dell'art. 125, deve essere motivata a pena di nullita'; la Corte applica questo principio richiedendo motivazione anche per la rimessione ex art. 24-bis
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle modalita' decisorie e della struttura delle richieste processuali: la rimessione deve inserirsi nel quadro delle decisioni sulla competenza e risultare adeguatamente argomentata
Relazione della Commissione Lattanzi (raccomandazione normativa/interpretativa)
La relazione e' citata come elemento ermeneutico che invita a 'responsabilizzare il giudice di merito' e a riservare la rimessione solo a questioni di seria portata per evitare usi strumentali dell'istituto
Massime di principio
- La rimessione pregiudiziale ex art. 24-bis e' uno strumento discrezionale: il giudice deve motivare la scelta di rimandare la questione e non puo' limitarsi a riportare le eccezioni delle parti
- Prima di disporre il rinvio il giudice deve compiere una delibazione sulla non manifesta infondatezza delle eccezioni e spiegare le ragioni che rendono necessario il coinvolgimento della Corte di cassazione
- Se il giudice ritiene le eccezioni manifestamente infondate puo' respingerle senza rinviare; se si ritiene incompetente deve invece trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente o sollevare conflitto, a seconda dei casi
- La trasmissione obbligatoria alla Cassazione (conseguente al conflitto) opera solo quando e' astrattamente configurabile la situazione prevista dall'art. 30 (due o piu' giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione dello stesso fatto)
- La mancata rimessione non priva la parte del potere di riproporre la questione con gli ordinari strumenti di impugnazione (es. art. 21, comma 2)
- L'uso dello strumento di rimessione va limitato per evitare decisioni 'al buio' da parte della Cassazione: la motivazione del giudice procedente deve consentire alla Corte di comprendere le ragioni della questione e le valutazioni gia' compiute
- In pratica, i difensori che eccepiscano incompetenza territoriale dovrebbero motivare con precisione la richiesta e fornire elementi che rendano plausibile la configurazione di competenza alternativa; il giudice, a sua volta, deve rispondere punto per punto o assumere il caso come infondato
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