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Sentenza

Sentenza n. 793/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera di consiglio comunale del Comune di Capri n. 19 del 14 febbraio 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Amministrazione Gestione Alberghi S.p.A. il 18/4/2025: - della delibera di consiglio comunale del Comune di Capri n. 42 dell’11 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202501662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche, nella versione approvata con delibera consiliare n. 42 dell'11 aprile 2025; la precedente versione era stata approvata con delibera n. 19 del 14 febbraio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore alberghiero)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato dapprima il regolamento approvato dal Comune di Capri con delibera consiliare n. 19 del 14 febbraio 2025 e, con motivi aggiunti, la successiva versione approvata con delibera n. 42 dell'11 aprile 2025. Ha dedotto, tra l'altro, difetto assoluto di attribuzione e violazione dei principi di legalità e tipicità, vizi della proposta sottoposta al Consiglio comunale, incompetenza dell'organo consiliare in relazione agli artt. 6 e 7 del codice della strada e al d.lgs. n. 267/2000, violazione dello statuto comunale, difetto di motivazione, violazione degli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada, violazione del giusto procedimento e del principio di leale collaborazione per l'assenza dei pareri del Comune di Anacapri e della Città Metropolitana di Napoli, eccesso di potere, irragionevolezza, sproporzionalità, violazione dei principi costituzionali di libertà economica, concorrenza ed eguaglianza, violazione della disciplina della Città Metropolitana e dell'art. 61 e dell'art. 85, comma 4, del codice della strada. Il regolamento imponeva, per le vetture di cortesia delle strutture ricettive aventi sede sull'isola, limiti e condizioni restrittive, tra cui il rilascio di una targa con funzione autorizzatoria e una larghezza massima del veicolo di 175 cm. La Città Metropolitana di Napoli, costituitasi, ha sostenuto l'illegittimità del regolamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo perché la delibera n. 19 del 14 febbraio 2025 e il relativo regolamento avevano perso efficacia a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento dell'11 aprile 2025, che si sovrapponeva quasi integralmente al precedente e ne disponeva l'abrogazione espressa per le disposizioni incompatibili, facendo venir meno l'interesse alla caducazione della prima versione. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il nuovo regolamento. Il Collegio ha esaminato prioritariamente, secondo il criterio della ragione più liquida, i motivi VII e VIII, ritenendoli dirimenti. Il regolamento disciplinava la circolazione delle vetture di cortesia sull'intera isola di Capri e per tutte le strutture ricettive ivi aventi sede, producendo effetti anche sulle strade del Comune di Anacapri e sulle strade provinciali o metropolitane. In tal modo il Comune di Capri aveva imposto limitazioni al di fuori della propria competenza: i provvedimenti di regolazione della circolazione spettano agli enti proprietari delle strade; sui tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati il Comune può intervenire solo previo parere dell'ente proprietario, mentre sulle strade non comunali esterne ai centri abitati non può imporre limitazioni. Nel caso concreto mancava il parere della Città Metropolitana e il regolamento incideva anche sul territorio e sulle strade del Comune di Anacapri. Il TAR ha escluso che la clausola contenuta nella premessa della delibera, secondo cui il regolamento si sarebbe applicato soltanto alle strade di competenza comunale o autorizzate dagli enti proprietari, potesse sanare il vizio, perché tale limitazione non era stata inserita nella parte deliberativa né nel testo regolamentare. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni e per l'esito complessivo della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 285/1992

    I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari

    La regolamentazione della circolazione compete agli enti proprietari delle strade; un Comune non può disciplinare unilateralmente la circolazione su strade non comunali.

  • art. 6, comma 4, lett. b), d.lgs. 285/1992

    Il Comune può fissare limiti e divieti sui tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati soltanto previo parere dell'ente proprietario della strada.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. 285/1992

    L'adozione di limitazioni alla circolazione su strade non comunali richiede, nei casi previsti, il previo parere dell'ente proprietario; la sua mancanza determina l'illegittimità della disciplina comunale.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della delibera, ma il TAR ha deciso la controversia sulla diversa e assorbente questione dell'incompetenza territoriale e della violazione del codice della strada.

  • art. 38 d.lgs. 267/2000

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai vizi della proposta sottoposta al Consiglio comunale, senza essere posto a fondamento della decisione.

Massime di principio

  • La regolamentazione della circolazione stradale spetta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del codice della strada, agli enti proprietari delle strade; un Comune non può estendere la propria disciplina a strade appartenenti ad altri enti.
  • Il Comune può imporre limiti o divieti sui tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati soltanto previo parere dell'ente proprietario della strada; per le strade non comunali esterne ai centri abitati il Comune non può imporre limitazioni alla circolazione.
  • Un regolamento comunale che, per il suo tenore letterale, si applica all'intero territorio di un'isola o comunque anche a strade appartenenti ad altri Comuni o a enti sovracomunali è illegittimo se adottato senza il coinvolgimento e i pareri richiesti dagli enti proprietari delle strade.
  • Una limitazione contenuta soltanto nella premessa della delibera di approvazione non è idonea a restringere l'ambito applicativo di un regolamento quando tale limitazione non confluisce nella parte dispositiva della delibera né nel testo regolamentare.
  • La sopravvenuta sostituzione e abrogazione di un regolamento impugnato, senza residui effetti applicativi, determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso introduttivo e comporta la dichiarazione di improcedibilità, mentre l'impugnazione tempestiva del nuovo regolamento mantiene l'interesse alla decisione sui motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàRegolamenti e atti amministrativi generaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezza

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