Cassazione Civile, Ordinanza n. 23581/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per imposta unica sulle scommesse relativa all’anno 2015, con irrogazione di interessi e sanzioni, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza presso un esercizio che raccoglieva scommesse per conto di un bookmaker estero. L’Ufficio aveva determinato induttivamente la base imponibile applicando il criterio del triplo della media provinciale della raccolta, ritenendo operante il regime introdotto dall’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014. I contribuenti avevano contestato, tra l’altro, l’applicabilità di tale criterio al 2015, sostenendo che esso fosse stato posticipato al 1° gennaio 2016 e che, per il 2015, dovesse invece applicarsi il previgente art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011. Avevano inoltre dedotto profili di incompatibilità unionale e l’assenza di sanzionabilità per obiettiva incertezza normativa. L’Agenzia, con ricorso principale, ha denunciato la violazione delle norme sulla decorrenza del nuovo criterio di calcolo dell’imposta e, con secondo motivo, la violazione delle norme processuali in tema di poteri del giudice tributario nel rideterminare la base imponibile. I contribuenti, con ricorso incidentale, hanno dedotto omessa pronuncia sulla ratio legis della disciplina, violazione del diritto UE e illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo che il nuovo criterio forfettario di determinazione dell’imposta unica sulle scommesse si applicasse solo ai periodi d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016, per effetto della proroga introdotta dalla l. n. 208/2015, sicché per il 2015 restava applicabile il metodo di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, affermando che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito e che il giudice d’appello può rideterminare l’imposta dovuta applicando il corretto criterio di calcolo. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale dei contribuenti, reputando infondate le censure su omessa pronuncia, diritto UE, rinvio pregiudiziale e sanzioni, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e unionale già intervenuta sulla materia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, per nuovo esame limitato al profilo accolto e per le spese.
Norme richiamate
art. 1, commi 643 e 644, L. 190/2014
La disciplina di regolarizzazione e il nuovo criterio forfettario dell’imposta unica sulle scommesse si applicano ai soggetti non collegati al totalizzatore nazionale, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2016 per effetto della proroga successiva.
art. 1, comma 926, lett. d), L. 208/2015
Ha prorogato di un anno la decorrenza del nuovo regime, sostituendo il termine del 10 gennaio 2015 con quello del 10 gennaio 2016, con conseguente applicazione del nuovo criterio dal 2016.
art. 24, comma 10, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Per i periodi d’imposta precedenti al 2016 continua ad applicarsi il precedente metodo di determinazione induttiva della base imponibile in mancanza di collegamento al totalizzatore nazionale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati i parametri processuali invocati per i motivi di ricorso principale e incidentale in tema di violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 35, comma 3, d.lgs. 546/1992
Il giudice tributario di appello può rideterminare la pretesa fiscale, essendo il processo tributario un giudizio di impugnazione-merito.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso l’omessa pronuncia perché il giudice di merito aveva comunque affrontato le questioni sollevate dai contribuenti.
art. 56 TFUE
Non osta a una disciplina nazionale che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti nello Stato membro e, in solido, gli operatori esteri che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano.
art. 267 TFUE
Non ricorrevano i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale, poiché la questione era già stata risolta dalla Corte di giustizia.
art. 53 Cost.
Richiamato nel ragionamento sulla capacità contributiva e sulla legittimità dell’imposizione ai soggetti che concorrono alla raccolta delle scommesse.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
L’esimente per obiettiva incertezza normativa non è applicabile per il periodo d’imposta 2015, perché la disciplina interpretativa aveva già chiarito la soggettività passiva.
art. 10, comma 4, L. 212/2000
Richiamato dai contribuenti per l’esclusione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza, esclusa dalla Corte.
art. 1, comma 66, L. 220/2010
Ha chiarito che l’imposta unica è dovuta anche per la raccolta di scommesse svolta in assenza di concessione amministrativa.
art. 3, d.lgs. 504/1998
È la base normativa della soggettività passiva dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, la disciplina introdotta dalla legge del 2014 e prorogata dalla legge del 2015 si applica ai periodi d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016; per le annualità precedenti resta applicabile il criterio induttivo previgente previsto dal d.l. n. 98/2011.
- Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice può sostituirsi all’atto impugnato e rideterminare la pretesa fiscale applicando il corretto criterio normativo di quantificazione dell’imposta.
- L’imposta unica sulle scommesse colpisce tutti i soggetti che gestiscono raccolta di gioco in Italia, anche se operano per conto di un bookmaker estero e anche in assenza di concessione, senza che ciò integri di per sé una discriminazione contraria all’art. 56 TFUE.
- Non sussiste l’obbligo di un ulteriore rinvio pregiudiziale quando la questione interpretativa del diritto unionale sia già stata decisa dalla Corte di giustizia in termini pertinenti alla fattispecie.
- L’esimente per obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria non opera quando, per il periodo oggetto di accertamento, una norma interpretativa abbia già chiarito in modo sufficiente la soggettività passiva e il regime tributario applicabile.
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