Cassazione Penale, Ordinanza n. 09084/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non potevano escludersi profili di colpa nella proposizione del ricorso. La decisione impugnata, che aveva confermato la condanna dell'imputata per tentato furto, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12/06/2025, che aveva definito il giudizio di rinvio confermando la condanna per il reato di tentato furto. Nel ricorso deduceva violazione dell'art. 88 c.p. e mancanza di motivazione, lamentando in sostanza che il giudice di appello non avesse adeguatamente rivalutato la condotta alla luce del profilo psichico e dell'inquadramento giuridico richiesti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la sentenza impugnata era stata emessa a seguito di annullamento con rinvio, che limitava il giudice del rinvio alla sola eventuale rivalutazione degli aspetti indicati nel precedente dictum, senza consentire di rimettere in discussione un tema di giudizio ormai precluso.
Norme richiamate
È richiamato quale norma invocata dalla difesa per sostenere la censura sul mancato corretto inquadramento della condotta; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile per violazione dei limiti del giudizio di rinvio.
Indica la fattispecie di tentativo, richiamata nel provvedimento come reato per il quale l'imputata era stata condannata.
Indica il delitto di furto, richiamato nel provvedimento come reato-base del tentativo contestato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai limiti tracciati dalla sentenza di annullamento e non può riesaminare questioni estranee o già precluse dal dictum rescindente.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a sollecitare la rivalutazione di un tema non più devolvibile al giudice di merito per effetto dell'annullamento con rinvio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende ove non siano esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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