Sentenza del 08/03/2016 n. 1288 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Istanza di rimborso del credito Iva - Rigetto - Mancata compilazione modello VR - Applicazione termine di prescrizione biennale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso che la mancata presentazione del modello VR comporti, di per sé, la perdita del diritto al rimborso del credito IVA o l'applicazione di un termine biennale. Il diritto del contribuente permane e può essere esercitato entro il termine ordinario di prescrizione decennale, salvo ulteriori specifiche cause di estinzione o contestazioni sul credito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il rigetto dell'istanza di rimborso del credito IVA, fondato sulla mancata compilazione e presentazione del modello VR e sull'applicazione di un termine di decadenza o prescrizione biennale. La questione riguardava se l'omessa presentazione del modello VR potesse determinare la perdita del diritto al rimborso oppure se il credito restasse azionabile entro il termine ordinario di prescrizione decennale.
Norme richiamate
Norme in materia di rimborso del credito IVA e modello VR
La mancata compilazione del modello VR costituisce un adempimento formale e non determina automaticamente la decadenza dal diritto sostanziale al rimborso del credito IVA.
Articolo 2946 del Codice civile
In assenza di una specifica previsione di decadenza applicabile, il diritto al rimborso del credito IVA è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.
Massime di principio
- L'omissione di un modello o di un adempimento formale non comporta necessariamente la perdita del diritto sostanziale, se la legge non prevede espressamente una decadenza.
- Per il rimborso di un credito fiscale occorre distinguere tra termini di decadenza, che devono essere previsti specificamente dalla legge, e termine ordinario di prescrizione.
- In situazioni analoghe, il contribuente può far valere il credito entro il termine decennale di prescrizione, purché il credito sia effettivamente esistente, documentato e non siano applicabili specifiche disposizioni derogatorie.
- L'Amministrazione finanziaria non può rigettare il rimborso esclusivamente per la mancata presentazione del modello VR, senza verificare l'esistenza e la spettanza sostanziale del credito.
Testo integrale
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