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Sentenza

Sentenza n. 5813/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo - sezione staccata di Pescara (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto l’impugnazione della revoca dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto e la domanda risarcitoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato la determinazione regionale del 17 aprile 2024, con cui era stata revocata l’autorizzazione alla gestione dell’impianto per mancata produzione di idonea garanzia fideiussoria, e la successiva determinazione del 21 giugno 2024, confermativa della revoca. In appello ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1, lett. a), della legge n. 448/1982 e della deliberazione della Giunta regionale Abruzzo n. 254/2016, sostenendo che la Regione avrebbe dovuto accettare una proposta di collaborazione relativa alla costituzione di una cauzione in titoli di Stato, qualificata come contratto autonomo di garanzia; 2) carenza di motivazione della sentenza di primo grado e reiterazione della domanda risarcitoria, con richiesta di ristoro del mancato guadagno giornaliero e degli investimenti sostenuti per l’acquisto dell’azienda e la realizzazione di un gassificatore; 3) violazione dell’art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006 e del principio di proporzionalità, per avere la Regione applicato la revoca invece di una misura meno gravosa; 4) carenza di motivazione sul regime sanzionatorio. Nel corso del procedimento la società è stata sottoposta a liquidazione giudiziale e il giudizio è stato interrotto e successivamente riassunto.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo perché la proposta trasmessa non costituiva una garanzia reale già perfezionata mediante individuazione e costituzione del pegno sui titoli di Stato, ma soltanto un impegno futuro a costituire una cauzione in titoli. La Regione poteva quindi verificare l’affidabilità del garante e pretendere il rispetto dei requisiti stabiliti dalla d.G.R. n. 254/2016, inclusa l’iscrizione dell’impresa negli albi IVASS e la conformità al modello regionale. Tale valutazione era ulteriormente giustificata dal fatto che diverse precedenti polizze erano risultate non confermate dagli asseriti emittenti o comunque non conformi ai requisiti richiesti. È stata respinta anche la censura risarcitoria: la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura aquiliana e richiede la prova del danno, della sua ingiustizia, del nesso causale e dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Nel caso concreto mancavano sia i presupposti oggettivi sia quelli soggettivi, poiché la revoca era conseguenza della persistente mancata produzione di una garanzia idonea, imputabile esclusivamente alla società. Il terzo e il quarto motivo sono stati trattati congiuntamente e respinti. La Regione aveva seguito la sequenza prevista dall’art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006, diffidando ripetutamente la società, sospendendo l’autorizzazione e concedendo ulteriori termini per la regolarizzazione. La reiterata presentazione di garanzie non conformi, anche disconosciute dagli asseriti emittenti, legittimava la revoca per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida. La revoca è stata quindi ritenuta proporzionata e adeguatamente giustificata. La Liquidazione giudiziale è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 10.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 208, comma 13, d.lgs. 152/2006

    “Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”.

    La revoca dell’autorizzazione è legittima quando il gestore, nonostante diffide, sospensioni e termini ulteriori, non provveda a produrre una garanzia fideiussoria conforme alle prescrizioni applicabili.

  • art. 1, lett. a), legge n. 448/1982

    La disposizione è stata invocata dall’appellante, ma il motivo fondato su di essa è stato respinto; la decisione non ne esplicita un’ulteriore interpretazione autonoma.

  • d.G.R. Regione Abruzzo n. 254/2016

    La deliberazione regionale stabilisce i requisiti della garanzia, tra cui la provenienza da imprese accreditate presso IVASS e la conformità al modello previsto dall’allegato B; tali requisiti sono stati ritenuti applicabili anche alla verifica dell’idoneità della garanzia proposta.

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019

    La disposizione è stata applicata per l’interruzione del giudizio conseguente all’apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento della denominazione della parte appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, con l’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione subordina la prosecuzione della gestione di un impianto autorizzato alla prestazione di una garanzia fideiussoria conforme a requisiti predeterminati, una mera proposta o un impegno futuro a costituire una cauzione reale non equivale alla garanzia già validamente costituita e non impedisce all’amministrazione di verificare l’affidabilità del garante.
  • La garanzia richiesta per la gestione di un impianto di recupero rifiuti può essere ritenuta inidonea quando non provenga da un’impresa conforme ai requisiti di accreditamento prescritti dalla disciplina regionale o quando non rispetti il modello e gli ulteriori requisiti stabiliti dall’amministrazione competente.
  • Ai sensi dell’art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006, la revoca dell’autorizzazione è legittima quando il gestore, dopo essere stato diffidato e avere beneficiato di ulteriori termini o della sospensione dell’autorizzazione, non si adegui alle prescrizioni e non produca una garanzia idonea; la reiterata presentazione di garanzie non conformi giustifica l’esito revocatorio.
  • La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura aquiliana e richiede la prova cumulativa del danno, della sua ingiustizia, del nesso causale e del dolo o della colpa dell’amministrazione; tali elementi mancano quando la lesione lamentata dipende dalla persistente inosservanza, imputabile al privato, delle prescrizioni necessarie per mantenere l’autorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAutotutelaDanno da provvedimento illegittimo
RamiAmbienteProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaRisarcimento del danno da attività amministrativaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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