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Sentenza

Sentenza n. 9496/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 1139/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 8694/2024, pubblicata in data 29/01/2025 e notificata il 20/03/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202601424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero alla sua attivazione e al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione con le formalità previste per il titolo esecutivo. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, e aveva condannato il Ministero alla sua immediata attivazione, con la provvista indicata nella sentenza, nonché al pagamento delle spese del giudizio lavoristico. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione della pronuncia. Il Ministero si è costituito formalmente senza contestare l'inottemperanza. Il TAR ha verificato la notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, prima della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti le condizioni processuali dell'azione, poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica del ricorso. Nel merito, non essendo controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, corrispondendo le somme giudizialmente dovute e adempiendo agli obblighi derivanti dal titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. con modificazioni dalla l. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il rispetto.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto, riconosciuto dal giudicato ottemperando, alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione pubblica è procedibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Quando l'inottemperanza a un giudicato non sia contestata e risulti che l'Amministrazione non abbia eseguito gli obblighi posti dal titolo, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'Amministrazione competente per materia e attribuendogli, anche con facoltà di delega, il compimento degli atti necessari all'esecuzione.
  • L'attività svolta dal dirigente nominato commissario ad acta non dà luogo a un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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