Sentenza n. 9977/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza della CdA di Roma n. 1864/2024 pubblicata in data 14/05/2024 a seguito del procedimento RG 1975/19.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1864/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1864/2024. Nel corso del giudizio ha dichiarato che, a seguito dell’intervenuta esecuzione della sentenza in senso favorevole, l’interesse sotteso alla pretesa azionata doveva ritenersi soddisfatto. Ha chiesto la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la sentenza oggetto di ottemperanza era stata eseguita in senso favorevole al ricorrente e che, pertanto, la sua pretesa risultava soddisfatta. Le spese sono state poste a carico del Ministero resistente in applicazione del principio della soccombenza virtuale e liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente alla soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e all’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente e in senso favorevole al ricorrente il giudicato, determinando il soddisfacimento della pretesa azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La definizione del giudizio di ottemperanza per cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente in assenza dell’esecuzione sopravvenuta.
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