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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28267/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da PREDESCU contro la sentenza del Tribunale di Modena che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose per inosservanza della normativa antinfortunistica. Il ricorrente contestava che l'atto di appello fosse stato ritenuto generico e non correlato alle ragioni della decisione di primo grado, rilevando invece che l'appello conteneva specifiche doglianze di fatto e di diritto (es. valutazione delle deposizioni, stato dei luoghi, cause del ribaltamento della piattaforma, mancata considerazione delle dichiarazioni dell'imputato) e che la nuova disciplina di maggior rigore introdotta dall'art.1 comma 55 L.23 giugno 2017 n.103 non era applicabile perché l'impugnazione era stata depositata anteriormente all'entrata in vigore della modifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di cassazione: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. Ha osservato che l'appello conteneva sufficienti elementi di specificazione (ragioni di fatto e di diritto) e che la motivazione dell'ordinanza impugnata non ha fornito adeguata contezza delle ragioni di inammissibilità, avendo in realtà anticipato un giudizio di manifesta infondatezza che non rientra nella valutazione di ammissibilità ai sensi dell'art.591 II comma c.p.p. Ha inoltre affermato il principio processuale secondo cui la disciplina applicabile in tema di ammissibilità è quella vigente alla data di presentazione dell'impugnazione, con conseguente esclusione dell'applicazione retroattiva della modifica normativa (art.1 comma 55 L.23/6/2017 n.103) al caso di specie.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (lett. d)

    Rinvio alla disposizione che disciplina i casi di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte evidenzia che l'onere di specificità dei motivi va valutato in relazione alla completezza della motivazione della sentenza impugnata e secondo la disciplina vigente alla data di deposito dell'appello.

  • art. 591 cod. proc. pen. (II comma)

    Disciplina l'ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza; la Corte sottolinea che la declaratoria di inammissibilità non può fondarsi su un'anticipata valutazione di manifesta infondatezza che attiene al merito e non al controllo di ammissibilità.

  • legge 23 giugno 2017 n.103, art.1 comma 55

    Modifica il requisito di specificità dell'appello aumentando l'onere argomentativo; la Corte afferma che la nuova disciplina non si applica ai ricorsi presentati anteriormente alla sua entrata in vigore, sicché va valutata la domanda secondo la normativa antecedente alla modifica.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nella parte relativa ai criteri di determinazione delle circostanze attenuanti generiche (es. entità della condotta, comportamento processuale, assenza di precedenti); la Corte rileva che tali elementi erano stati evocati dall'appellante e dovevano essere valutati nel merito.

Massime di principio

  • La verifica di ammissibilità dell'appello richiede un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata: l'onere argomentativo è proporzionale alla specificità della motivazione che si contesta.
  • La disciplina applicabile all'ammissibilità è quella vigente alla data di presentazione dell'impugnazione; le modifiche normative successive non sono retroattive rispetto ai ricorsi già depositati.
  • La Corte d'appello non può sostituire la declaratoria di inammissibilità con una anticipata valutazione di manifesta infondatezza del gravame: il sindacato sulla manifesta infondatezza attiene al merito e non all'ammissibilità.
  • Richieste di riconsiderazione fondate su omissioni valutative della prova dichiarativa (es. deposizioni, stato dei luoghi) possono costituire motivi sufficientemente specifici di impugnazione se collegati in modo puntuale alle ragioni di dissenso rispetto al dispositivo impugnato.
  • Motivazioni di impugnazione puramente formali o di 'stile', non collegate alla ratio decidendi, rischiano di essere ritenute insufficienti; è dunque necessario indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che giustificano il dissenso.

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