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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22769/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione a scopo di cessione di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish, marijuana). Il ricorrente contestava la riforma dell'originaria misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Cassino, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge: ha osservato che l'unico precedente irrevocabile è risalente al 2014 e di natura diversa; che le pendenze per stupefacenti erano ridimensionate e non dimostravano inserimento stabile nel circuito; che in precedenti e nell'attuale procedimento ha rispettato a lungo gli arresti domiciliari senza alcuna violazione; che non esistono elementi concreti a fondamento del rischio di comunicazione con terzi; che l'abitazione per i domiciliari è diversa da quella del reato ed è adiacente a una stazione dei Carabinieri.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha giudicato la motivazione del Tribunale di Roma priva di salti logici e logica nel ritenere l'indagato inaffidabile rispetto al rispetto delle prescrizioni cautelari. Sono stati valorizzati: i precedenti e le pendenze per reati in materia di stupefacenti (anche se non tutti definitivi), la quantità e varietà delle sostanze sequestrate (cocaina pari a 347 dosi medie e cannabis pari a 9.603 dosi medie), la presenza in casa di attrezzi da confezionamento, il fatto che il reato sia stato commesso a breve distanza dalla cessazione di misure cautelari precedenti, il comportamento evasivo al controllo (fuga) e l'atteggiamento negatorio in interrogatorio. Tali elementi, anche considerati congiuntamente, giustificano la decisone che la custodia carceraria fosse necessaria per prevenire il pericolo di reiterazione e la compromissione delle prove. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    art. 310, cod. proc. pen.

    Regolamenta l'appello del pubblico ministero contro le decisioni del giudice per le indagini preliminari; la Corte ha valutato il gravame proposto dal P.M. e ha ritenuto legittima la riforma in senso più grave della misura cautelare disposta dal Tribunale.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6

    art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sentenza richiama una precedente condanna, emessa in ambito di reati collegati a tale associazione, quale elemento del vissuto criminale utile a fondare l'inaffidabilità dell'indagato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, di condannare il proponente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha fatto applicazione di tale disposizione disponendo la condanna alle spese.

Massime di principio

  • La mera assenza di condanne definitive non esclude che precedenti non definitivi e pendenze possano essere utilizzati dal giudice per valutare l'inaffidabilità dell'indagato se risultano verificati i fatti e la loro rilevanza contestuale.
  • Quantitativi significativi e varietà di sostanze, unitamente alla presenza di strumenti per il confezionamento, costituiscono indici pregnanti dell'attività di spaccio e giustificano misure cautelari più afflittive.
  • La recidiva o la commissione del reato a breve distanza dalla cessazione di misure cautelari precedenti rafforza il convincimento sulla persistenza del rischio di reiterazione.
  • Comportamenti evasivi al controllo (es. fuga) e atteggiamenti negatori in fase investigativa aggravano la valutazione della pericolosità e dell'inaffidabilità alle misure non custodiali.
  • La mancanza di rilevamenti di violazioni agli arresti domiciliari non è, da sola, elemento risolutorio: i controlli possono essere saltuari e la facilità di comunicazione a distanza riduce l'efficacia preventiva di misure meno rigide.
  • La vicinanza dell'abitazione a una caserma o il fatto che i domiciliari siano stabiliti in luogo diverso da quello del reato non escludono, di per sé, la possibilità che i divieti di comunicazione siano aggirati; il giudice valuta sempre il complesso degli elementi probatori.

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