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Sentenza

Sentenza n. 1112/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Questore di Brescia -OMISSIS- di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;

Giustizia amministrativa202200960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare dal 2012 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e detenuto fino all'ottobre 2026 per l'esecuzione di una pena detentiva, ha impugnato la revoca disposta dal Questore. Il provvedimento si fondava su plurime condanne definitive, pronunciate tra il 2013 e il 2021, per commercio di sostanze adulterate, contrabbando e reati in materia di stupefacenti, nonché sull'attuale detenzione. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998 per omessa considerazione delle esigenze familiari; il travisamento dei presupposti di fatto e la violazione dell'art. 4 del d.lgs. 286/1998, sostenendo che la condanna per stupefacenti non fosse di per sé sufficiente a giustificare la revoca; il difetto di istruttoria e l'omessa valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, dell'inserimento familiare, sociale e lavorativo; la violazione dell'art. 8 CEDU e dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. In via subordinata ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio di un permesso ordinario per motivi di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda subordinata. Ha chiarito che, per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, la condanna per un reato ostativo non determina automaticamente la revoca: è necessaria una valutazione della pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, considerando il complessivo percorso personale e gli elementi favorevoli relativi alla vita familiare e all'inserimento sociale. Nel caso concreto, la Questura non si è basata soltanto sulla condanna per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/1990, ma sulla pluralità di condanne definitive, distribuite nell'arco di circa un decennio, sulla loro gravità e reiterazione, sulla recente condanna per traffico di stupefacenti e sull'attuale esecuzione della pena. L'amministrazione aveva inoltre esaminato la lunga permanenza in Italia, la moglie, i due figli nati in Italia, l'attività lavorativa del ricorrente e del coniuge, nonché le osservazioni presentate nel procedimento. Il giudice ha quindi escluso l'omessa istruttoria, il travisamento, l'illogicità e l'omessa valutazione della pericolosità concreta e attuale. Ha ritenuto legittimo il bilanciamento tra ordine pubblico e vita familiare, poiché la gravità e la reiterazione delle condotte prevalevano sugli elementi favorevoli. La buona condotta carceraria e l'assenza di ulteriori denunce durante la detenzione non sono state ritenute sufficienti a superare la prognosi sfavorevole, anche perché la pena era ancora in corso. La domanda subordinata è stata respinta per genericità e perché il medesimo quadro ostativo impediva il rilascio di un diverso titolo di soggiorno. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non consegue automaticamente alla condanna per un reato ostativo; richiede un'adeguata verifica della pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e il bilanciamento con gli elementi familiari e sociali favorevoli.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Impone la considerazione della situazione familiare e degli altri elementi rilevanti nella valutazione della revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    I reati contestati, tra cui quelli in materia di stupefacenti, sono considerati ostativi alla presenza dello straniero in Italia; tale elemento concorre alla valutazione complessiva della pericolosità.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiede il bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il rispetto della vita familiare.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La condanna per il reato in materia di stupefacenti costituisce elemento ostativo, ma nel caso del permesso UE di lungo periodo non comporta da sola un automatismo revocatorio.

  • art. 8 CEDU

    La tutela della vita familiare deve essere ponderata con le esigenze di ordine pubblico; la reiterazione e gravità delle condotte criminose possono prevalere sugli elementi di radicamento familiare.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo derivante dalla sola condanna per un reato ostativo, ma richiede una valutazione concreta della pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
  • Ai fini della valutazione della pericolosità rilevano il numero, la gravità e la reiterazione delle condanne definitive, la loro distribuzione temporale e l'attualità dell'esecuzione della pena, valutati complessivamente nel percorso personale dell'interessato.
  • Nel procedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo l'amministrazione deve esaminare anche la durata del soggiorno, i legami familiari, l'attività lavorativa, l'inserimento sociale e le osservazioni presentate dall'interessato; può tuttavia ritenerli recessivi rispetto a un quadro criminoso grave e reiterato, fornendo una motivazione percepibile.
  • La buona condotta tenuta durante la detenzione e l'assenza di ulteriori denunce nel periodo di restrizione non impongono di ritenere superata la prognosi di pericolosità formulata sulla base di precedenti condanne plurime, soprattutto quando la pena è ancora in corso di esecuzione.
  • Il bilanciamento tra tutela dell'ordine pubblico e diritto alla vita familiare è legittimo quando il provvedimento esplicita gli elementi concreti considerati e illustra le ragioni per cui la gravità e la reiterazione dei reati prevalgono sui legami familiari e sulla durata del soggiorno.
  • Il medesimo quadro ostativo che giustifica la revoca del permesso UE di lungo periodo può impedire anche il rilascio di un diverso permesso di soggiorno, purché la domanda subordinata sia valutata e non risulti formulata in termini meramente generici.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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