Cassazione Civile, Ordinanza n. 27987/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo fondiario stipulato per euro 600.000,00. I mutuatari hanno agito contro la banca originaria e contro la banca cessionaria chiedendo l'accertamento della nullità delle clausole sugli interessi per asserita usurarietà. Secondo i ricorrenti, il tasso corrispettivo e il tasso di mora, pur singolarmente leciti, dovevano essere sommati perché la clausola contrattuale avrebbe previsto l'applicazione degli interessi di mora anche sugli interessi corrispettivi delle rate scadute; in tal modo il tasso soglia sarebbe stato superato. Chiedevano quindi la restituzione degli interessi già pagati sulle rate scadute e saldate. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo irrilevante il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori e interpretando la clausola nel senso che la mora gravasse solo sulle rate scadute. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame ex art. 348-bis c.p.c. I ricorrenti hanno proposto nove motivi: i primi quattro contro l'ordinanza d'appello, denunciando violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 348-bis c.p.c., motivazione apparente o mancante, mancata instaurazione del contraddittorio, omesso esame della richiesta di CTU e dei documenti; gli altri cinque contro la sentenza di primo grado, deducendo violazione delle norme sull'usura e sull'interpretazione del contratto, nonché la mancata ammissione della consulenza tecnica e l'erronea esclusione del cumulo degli interessi ai fini del superamento del tasso soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi rivolti contro l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. perché il ricorso per cassazione contro tale ordinanza è ammesso solo per vizi propri di natura processuale, mentre le censure formulate miravano in realtà a contestare il merito, la motivazione e la valutazione delle prove. Quanto ai motivi contro la sentenza di primo grado, la Corte li ha ritenuti infondati: ha confermato che interessi corrispettivi e moratori hanno diversa funzione e non possono essere cumulati materialmente per verificare l'usura; ha inoltre rilevato che la clausola contrattuale non prevedeva la sommatoria aritmetica invocata dai ricorrenti e che i documenti di causa mostravano che la mora era applicata solo sulle rate scadute e per il periodo di ritardo. La richiesta di CTU è stata considerata una questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e comunque prospettata in chiave meramente esplorativa. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è ricorribile in cassazione solo per vizi propri di natura processuale, non per contestare il merito della decisione o la motivazione sul fumus di non fondatezza dell'appello.
art. 111 Cost.
Il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. è limitato ai soli vizi processuali dell'ordinanza stessa.
art. 360 c.p.c.
Le censure formulate sotto i numeri 3 e 4 non possono essere utilizzate per introdurre un riesame del merito o una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 1815 c.c.
La disciplina della nullità della clausola usuraria viene evocata dai ricorrenti, ma la Corte conferma che nel caso concreto non vi era superamento del tasso soglia perché non era ammissibile il cumulo aritmetico degli interessi corrispettivi e moratori.
art. 644 c.p.
Richiamato dai ricorrenti come norma antiusura, ma la Corte conferma l'impostazione per cui la verifica dell'usura va compiuta separatamente per le diverse tipologie di interessi.
art. 1326 c.c.
Invocato per sostenere la rilevanza della volontà contrattuale, ma la Corte esclude che la clausola di mutuo imponesse la sommatoria degli interessi nei termini prospettati.
art. 1284 c.c.
Richiamato nel quadro delle doglianze sul tasso di interesse, senza che la Corte vi ravvisi un fondamento per il cumulo dei tassi ai fini dell'usura.
art. 1 D.L. 29.12.2000 n. 394
Richiamato dai ricorrenti nel contesto della disciplina antiusura; la Corte non ne ricava una regola che consenta il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori.
L. 28.02.2001 n. 24
Norma di conversione richiamata nel medesimo contesto antiusura, ma non ritenuta idonea a sostenere la tesi del cumulo.
art. 2, comma 4, L. 108/1996
Per gli interessi corrispettivi, il tasso soglia va determinato secondo la relativa rilevazione normativa; per i moratori, ove non ricompresi nei decreti ministeriali, la comparazione va effettuata separatamente.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 375 comma 2 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. è ammissibile solo per vizi propri dell'ordinanza aventi natura processuale; non è consentito usarlo per contestare valutazioni di merito, motivazione o ricostruzione dei fatti.
- In tema di usura bancaria, interessi corrispettivi e interessi moratori hanno funzione diversa e non possono essere automaticamente sommati per verificare il superamento del tasso soglia; la verifica va condotta separatamente secondo i rispettivi criteri di calcolo.
- La clausola contrattuale sugli interessi deve essere interpretata secondo il suo testo effettivo: se essa prevede che la mora gravi solo sulle somme scadute e non sul capitale residuo non ancora esigibile, non è consentito ricostruirla nel senso di un cumulo aritmetico dei tassi.
- La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non è dovuta in automatico: la sua ammissione resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere usata per introdurre un accertamento meramente esplorativo.
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma ciò non comporta l'automatica nullità di ogni clausola di mora: occorre verificare in concreto il tasso pattuito e il suo rapporto con il parametro di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27914/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27915/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27916/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27919/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27921/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27922/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →