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Sentenza

Sentenza n. 13578/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202512878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma di rigetto dell’istanza di emersione, adottato dopo la riedizione del potere amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il nuovo diniego dell’istanza di emersione presentata in suo favore da un datore di lavoro, deducendo eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà e dell’illogicità della motivazione. Ha inoltre invocato la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede, sostenendo che il rigetto fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro e chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il procedimento era stato riattivato dopo l’annullamento del precedente diniego; alla convocazione del 22 luglio 2025 si era presentata soltanto la lavoratrice. L’amministrazione aveva rilevato l’assenza ingiustificata del datore di lavoro e la mancata produzione di documentazione idonea a comprovare il requisito reddituale minimo del datore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo e adeguatamente motivato il diniego, poiché la titolarità del reddito minimo previsto per il datore di lavoro costituisce un presupposto indefettibile della procedura di emersione, necessario a dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro. La mancanza, o comunque la mancata dimostrazione, del requisito reddituale impedisce l’accoglimento dell’istanza. Il Collegio ha escluso che la non imputabilità alla lavoratrice della causa ostativa consenta automaticamente il rilascio del permesso per attesa occupazione: tale permesso presuppone un’istanza astrattamente accoglibile, con la sussistenza di tutti i requisiti di legge. L’art. 103 d.l. 34/2020 consente il richiamo all’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 soltanto in caso di cessazione del rapporto di lavoro e non anche quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro. La disciplina, eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, deve essere interpretata restrittivamente. Non sono state ravvisate circostanze di forza maggiore o eccezionali tali da giustificare una deroga. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative e per il peculiare sviluppo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020

    Il rilascio del permesso in parola presuppone inevitabilmente un’istanza astrattamente accoglibile, stante la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, primo tra tutti quello reddituale.

    La procedura di emersione richiede il possesso dei requisiti previsti per il datore e per il lavoratore; il requisito reddituale del datore è indefettibile. Il richiamo all’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 opera soltanto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro e non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione quando l’istanza di emersione sia respinta per mancanza del reddito minimo.

  • art. 9 d.m. 27 maggio 2020

    L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato ... non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo quanto previsto al comma 2.

    La titolarità del reddito o fatturato minimo costituisce requisito di ammissione alla procedura e serve a dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamabile nella procedura di emersione nei limiti stabiliti dall’art. 103 d.l. 34/2020; nel caso esaminato non fonda il rilascio del permesso per attesa occupazione in assenza dei requisiti reddituali necessari per l’accoglimento dell’istanza.

  • art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012

    Il Collegio evidenzia che la disciplina dell’art. 103 d.l. 34/2020 è diversa e più circoscritta rispetto a quella prevista da tale disposizione, che non può essere utilizzata per estendere i casi di rilascio del permesso per attesa occupazione.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione del lavoro irregolare, il possesso del requisito reddituale minimo del datore di lavoro costituisce un presupposto indefettibile per l’accoglimento dell’istanza, poiché dimostra l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro prospettato.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione collegato alla procedura di emersione presuppone un’istanza astrattamente accoglibile e, quindi, la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali previsti dalla legge, compreso il requisito reddituale del datore di lavoro.
  • La non imputabilità al lavoratore straniero della causa del rigetto dell’istanza di emersione non comporta, di per sé, il diritto al rilascio del permesso per attesa occupazione quando manchi un requisito essenziale per l’accoglimento della procedura.
  • La disciplina dell’emersione prevista dall’art. 103 d.l. 34/2020, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria dell’ingresso e del soggiorno, è soggetta a interpretazione restrittiva e non può essere estesa a casi diversi da quelli espressamente contemplati, tra cui la cessazione del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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