Sentenza n. 179/2026 - Trieste, Sezione 1
Ricorso ex. artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Pasian di Prato sulle istanze di autorizzazione e accreditamento di una comunità socio-educativa per minori presentate mediante SUAP dalla Aedis soc. coop. onlus in data 3.1.2025, e la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere; nonché per l'accertamento della fondatezza delle predette istanze ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.; nonché per il risarcimento del danno derivante dalla mancata adozione del provvedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato dal Comune sulle istanze di autorizzazione e accreditamento di una comunità socio-educativa per minori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza presentata mediante SUAP il 3 gennaio 2025, ottenere l'ordine di provvedere e, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., l'accertamento della fondatezza delle istanze con ordine di rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno, quantificato nei canoni di locazione sostenuti, derivante dalla mancata adozione dei provvedimenti. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2, comma 7, e 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 6, comma 4, del D.P.Reg. FVG n. 158/2022, sostenendo che fosse decorso il termine regolamentare di 90 giorni. Ha inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140, comma 3, l.r. FVG n. 7/2025, che aveva disposto la sospensione ex lege dei procedimenti relativi alle comunità socio-educative, per violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost. e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, in relazione all'art. 117 Cost. Il Comune ha sostenuto che il termine non fosse decorso, poiché il procedimento era stato legittimamente sospeso per richieste di integrazioni documentali e per la regolarizzazione di criticità emerse nel sopralluogo, oltre che per effetto delle sospensioni legislative.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la domanda senza esaminare le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità, poiché una decisione immediata nel merito risultava sufficiente. Ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 140, comma 3, l.r. FVG n. 7/2025: la diversa disciplina delle strutture già autorizzate e di quelle ancora in corso di autorizzazione è stata ritenuta giustificata dalla successione delle leggi e dall'esigenza di garantire la continuità dei servizi; inoltre, l'aspettativa della ricorrente non era qualificata, non essendo stato ancora accertato il possesso di tutti i requisiti, e la sospensione era temporalmente limitata e funzionale all'adozione del nuovo regolamento. Nel merito, il Collegio ha accertato che il procedimento non era rimasto illegittimamente inerte. Il termine di 90 giorni, decorrente dal 3 gennaio 2025, era stato sospeso dal 20 febbraio al 24 aprile 2025 per la richiesta di documentazione necessaria relativa alla sicurezza elettrica e impiantistica e alla manutenzione dell'edificio e degli impianti; era poi decorso per 10 giorni, dal 25 aprile al 5 maggio, e nuovamente sospeso dal 5 al 23 maggio 2025 per le criticità emerse nel sopralluogo, successivamente regolarizzate. Alla data del 5 giugno 2025 risultavano decorsi soltanto 70 giorni utili, quando era intervenuta la sospensione ex lege prevista dall'art. 140 l.r. FVG n. 7/2025. Dopo la ripresa del procedimento nel dicembre 2025, erano decorsi ulteriori 8 giorni, per complessivi 78 giorni, prima della nuova sospensione disposta dalla l.r. FVG n. 18/2025 dal 31 dicembre 2025. Poiché il termine non era decorso, non si era formato alcun silenzio-inadempimento. Ne conseguiva anche l'impossibilità di accertare la fondatezza delle istanze e ordinare il rilascio dei titoli, nonché l'insussistenza del presupposto dell'illegittimità della condotta per il risarcimento del danno. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere.
L'azione contro il silenzio presuppone l'inosservanza di un termine per la conclusione del procedimento; in mancanza di scadenza del termine, non può essere accolta.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Accertare la fondatezza delle predette istanze.
L'accertamento della fondatezza della pretesa e l'eventuale ordine di adozione del provvedimento presuppongono che il potere amministrativo non sia ancora esercitabile mediante un'attività istruttoria pendente e che sia maturato il silenzio illegittimo.
art. 2, comma 7, l. 241/1990
La sospensione del termine procedimentale è legittima quando sia necessaria per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già disponibili o non direttamente acquisibili.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Comune ha legittimamente comunicato il preavviso di rigetto in relazione alla persistente carenza documentale, assegnando un termine per osservazioni e integrazioni.
art. 6, comma 4, D.P.Reg. FVG n. 158/2022
Il Comune, qualora vengano rilevate carenze nei requisiti, comunica all’interessato gli adeguamenti necessari e assegna un termine congruo in relazione alle difformità riscontrate, comunque non superiore a centottanta giorni, entro il quale provvedere alla regolarizzazione.
La disposizione consente di sospendere il termine per la conclusione del procedimento quando l'istanza sia incompleta o emergano carenze nei requisiti, con ripresa del termine dopo la presentazione della documentazione completa o la regolarizzazione delle criticità.
art. 140, commi 2, 3 e 4, l.r. FVG n. 7/2025
Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti amministrativi ... sono sospesi.
La sospensione legislativa dei procedimenti relativi alle comunità socio-educative è stata ritenuta ragionevole, temporalmente limitata e giustificata dall'esigenza di adottare una nuova disciplina regolamentare.
art. 7, comma 5, l.r. FVG n. 18/2025
La disposizione ha modificato l'art. 140 l.r. FVG n. 7/2025, prevedendo una nuova sospensione dei procedimenti in corso nelle more dell'adozione del regolamento e comunque fino al 31 dicembre 2026.
artt. 3, 41 e 42 Cost.
Il TAR ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, ritenendo non irragionevole la diversa disciplina tra strutture già autorizzate e procedimenti ancora pendenti e non ravvisando una lesione sproporzionata dell'iniziativa economica o della proprietà.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU, in relazione all'art. 117 Cost.
Non è stata ravvisata una lesione del diritto di proprietà, poiché l'aspettativa al rilascio dei titoli non era ancora qualificata e la sospensione aveva durata limitata e una finalità normativa determinata.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, il presupposto dell'illegittimità dell'inerzia è l'effettiva scadenza del termine per la conclusione del procedimento, computato al netto dei periodi di sospensione legittimamente disposti dall'amministrazione o direttamente previsti dalla legge.
- Quando l'istanza non contiene la documentazione necessaria a dimostrare requisiti normativamente richiesti, la richiesta di integrazione documentale e la conseguente sospensione del termine sono legittime; il termine riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
- Anche l'emersione, mediante sopralluogo, di carenze ostative al rilascio del titolo può giustificare la sospensione del procedimento per il tempo assegnato alla loro regolarizzazione, purché l'amministrazione operi entro i limiti previsti dalla disciplina applicabile.
- L'azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. non può condurre all'accertamento della fondatezza della pretesa né all'ordine di rilascio del provvedimento quando il termine procedimentale non sia ancora scaduto e il potere amministrativo sia tuttora in corso di esercizio.
- In assenza di un silenzio illegittimo, manca il presupposto per il risarcimento del danno da ritardo o da mancata adozione del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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