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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22011/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Preliminare dell'01/02/2002 con cui la ricorrente si era obbligata a vendere a Gallucci l'usufrutto per la quota del 50% di un villino (prezzo dichiarato già ricevuto). La venditrice non eseguì il trasferimento e, successivamente, con atto pubblico del 05/01/2005 cedette la nuda proprietà per 20/24 alla figlia riservandosi l'usufrutto vitalizio. Il promissario acquirente agì in giudizio chiedendo il trasferimento coattivo dell'usufrutto ex art. 2932 c.c.; la Corte d'appello lo accolse e ordinò il trasferimento. La ricorrente impugnò in Cassazione sostenendo che, per eventi sopravvenuti, l'oggetto del preliminare era mutato radicalmente (l'usufrutto disponibile era ora commisurato alla vita della venditrice e non a quella del compratore), rendendo impossibile l'esecuzione specifica così come pattuita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo violato l'art. 2932 c.c. in quanto la costituzione giudiziale del diritto prevista da quella norma è ammissibile solo se è possibile sostituire la volontà della parte inadempiente con il provvedimento giudiziario e se il bene oggetto del trasferimento è sostanzialmente identico a quello previsto nel preliminare. Nel caso di specie la diversa durata dell'usufrutto (vincolata alla vita della venditrice) e i limiti normativi sull'usufrutto hanno reso impossibile la ricostruzione dell'assetto contrattuale pattuito; Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma, altra composizione, per nuovo giudizio e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2932 cod. civ.

    la sentenza può avere luogo in luogo del contratto definitivo solo "qualora sia possibile"

    La norma consente l'esecuzione specifica del preliminare mediante pronuncia sostitutiva del contratto definitivo solo se è possibile riprodurre integralmente l'oggetto e l'assetto negoziale previsto nel preliminare; non è applicabile quando sopravvenute modifiche del bene o dei diritti rendono impossibile la corrispondenza.

  • art. 979 cod. civ.

    la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario

    Limita temporalmente l'usufrutto alla vita dell'usufruttuario; ciò impedisce di trasferire un usufrutto di durata superiore rispetto alla vita di chi lo riserva.

  • art. 980 cod. civ.

    la eventuale cessione dell'usufrutto può durare al massimo per la durata della vita del cedente

    Se l'usufruttuario cede il diritto, la durata del diritto ceduto non può eccedere la vita del cedente; la cessione non può creare una durata più lunga di quella dell'originario usufruttuario.

Massime di principio

  • L'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è ammissibile solo se il bene o il diritto oggetto del preliminare è sostanzialmente identico a quello che può essere effettivamente trasferito al momento dell'esecuzione; cambiamenti sopravvenuti che modificano la natura o la durata del diritto escludono l'applicazione della norma.
  • Quando la parte inadempiente abbia, dopo il preliminare, compiuto atti che incidono sulla consistenza o durata del diritto promesso (es. riserva di usufrutto vitalizio, cessione di nuda proprietà a terzi), il giudice non può supplire creando un diverso assetto negoziale rispetto a quello concordato.
  • Se permane una porzione del diritto corrispondente a quanto pattuito (es. quota residua), può valutarsi l'esecuzione specifica limitata a quella porzione; la verifica deve essere puntuale e rispettare i limiti di legge sulla durata dell'usufrutto.
  • In presenza di sopravvenienze che rendono impossibile l'esecuzione specifica, il promissario acquirente dovrà orientarsi verso rimedi alternativi: richiesta di risoluzione, restituzione del prezzo e risarcimento del danno, oppure negoziazione di una soluzione sostitutiva.
  • Sempre verificare i vincoli derivanti da atti verso terzi (trascrizioni, cessioni di nuda proprietà) e i limiti previsti dagli artt. 979 e 980 c.c.; la tutela giudiziale deve conservare l'identità materiale e giuridica dell'oggetto promesso.

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