Sentenza n. 426/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 582 del 17.4.2024 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore - sez. Lavoro nell'ambito del procedimento RG n. 2991/2023, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 28.05.2024 e passata in giudicato per mancata opposizione nei termini di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per l'annualità 2022/2023, per l'importo di € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, notificata al Ministero il 28 maggio 2024 e passata in giudicato, aveva condannato l'amministrazione al pagamento di € 500,00, oltre accessori, per il beneficio della Carta docente relativo all'anno scolastico 2022/2023. Ha allegato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e la persistente mancata esecuzione del giudicato. Ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese e senza fornire prova dell'avvenuto riconoscimento del beneficio.
La decisione
Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la regolare notificazione del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ritenuto non provata l'esecuzione del giudicato, poiché l'amministrazione non ha dimostrato di avere attribuito alla ricorrente la Carta elettronica del docente per l'annualità e l'importo riconosciuti. Il ricorso è stato quindi accolto e il Ministero è stato ordinato di assegnare il beneficio entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere entro ulteriori 90 giorni tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le operazioni contabili e di bilancio. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: richiamando l'Adunanza Plenaria n. 15/2014, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico integrassero ragioni ostative alla penalità di mora nei confronti dell'amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 500,00, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice dell'ottemperanza i poteri necessari per ordinare l'adempimento e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la nomina del commissario ad acta e la valutazione discrezionale della penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico ... ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità ... quello ... della sussistenza di altre ragioni ostative
L'astreinte può essere disposta nei confronti della pubblica amministrazione, ma il giudice deve verificare discrezionalmente anche l'esistenza di ulteriori ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità, tenendo conto delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi, di bilancio e alla finanza pubblica.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo necessario per procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione e sono decorsi i termini dilatori previsti dalla legge, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alla statuizione entro un termine prefissato.
- L'amministrazione non adempie al giudicato se non dimostra di avere concretamente attribuito al destinatario il beneficio o la prestazione riconosciuti dal titolo; la mera costituzione in giudizio senza difese e senza prova dell'adempimento non è sufficiente.
- In caso di ulteriore inerzia dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese le operazioni di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'organo commissariale deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile l'adempimento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile in astratto, ma la sua applicazione richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico possono giustificarne il diniego concreto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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