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Sentenza

Sentenza n. 360/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione del Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Personale - Divisione I Corpo di Polizia Penitenziaria prot. n. -OMISSIS- del 24.06.2025, notificata in data 07.07.2025, portante rigetto sull’istanza formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 33 della l. n. 104/1992, nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, ove e per quanto occorrer possa, la comunicazione di motivi ostativi ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 prot. n. m_dg-OMISSIS-5.

Giustizia amministrativa202500680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 presso una sede più vicina al domicilio della madre disabile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di trasferimento, deducendo la violazione degli artt. 32 Cost. e 1 e 33 l. 104/1992, dell’art. 3 l. 241/1990 e della circolare D.A.P. del 28 dicembre 2012, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, ingiustizia manifesta, illogicità e irragionevolezza. Ha sostenuto che l’Amministrazione avesse fondato il diniego sulla carenza di organico della sede di provenienza senza considerare che tale carenza avrebbe dovuto essere previamente mitigata mediante una diversa assegnazione del personale assunto all’esito di una procedura concorsuale. Ha inoltre dedotto l’omessa ponderazione tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione e il diritto all’assistenza della madre convivente, nonché l’illegittimità del criterio cronologico prospettato dall’Amministrazione per l’esame delle istanze, ritenendo che dovessero assumere rilievo prioritario la gravità della disabilità e l’assenza di altri familiari idonei all’assistenza. Il Ministero ha eccepito che l’art. 33, comma 5, l. 104/1992 riconosce il trasferimento “ove possibile” e che la sede di provenienza presentava una scopertura del 50% nel ruolo degli ispettori, mentre la sede richiesta presentava una scopertura del 21%. Ha inoltre evidenziato che il dipendente aveva scelto volontariamente la sede di servizio nell’ambito di una precedente procedura concorsuale con mobilità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, trattando congiuntamente i motivi per connessione. Ha ritenuto irrilevanti e ridondanti, ai fini della motivazione del diniego, i riferimenti alla scelta della sede effettuata dal ricorrente nel precedente concorso interno. Ha invece considerato decisivo il dato, non contestato, della diversa scopertura organica: 50% nella sede di provenienza, a fronte del 21% nella sede richiesta. Le critiche alla precedente distribuzione del personale non potevano essere esaminate perché nessun atto relativo al concorso e alla ripartizione delle risorse era stato impugnato; pertanto, il quadro organico doveva ritenersi consolidato. Il diniego non è stato ritenuto fondato su richiami generici alle esigenze di servizio, poiché il provvedimento indicava concretamente e dettagliatamente le consistenze organiche delle due sedi. Il TAR ha inoltre escluso l’illegittimità del criterio cronologico, rilevando che la censura riguardava un eventuale atto futuro, rispetto al quale mancava un interesse attuale, e che tale criterio non escludeva l’istruttoria sulla fondatezza delle singole istanze. La situazione di disabilità grave, risultante da certificazione degli organi competenti, non può essere rivalutata dal datore di lavoro. Pur respingendo il ricorso, il Collegio ha qualificato la scopertura del 50% come grave e patologica e ha affermato che tale situazione, se giustifica nell’immediato il diniego, impone all’Amministrazione di valutare nuovamente l’istanza non appena la carenza sia adeguatamente fronteggiata, in funzione della tutela effettiva del diritto all’assistenza della persona disabile. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede

    Il diritto alla scelta della sede più vicina al domicilio della persona assistita non è assoluto, ma è esercitabile ove possibile e deve essere contemperato con le concrete esigenze organizzative e operative dell’Amministrazione.

  • art. 32 Cost.

    La tutela costituzionale della salute e dell’assistenza alla persona disabile orienta l’interpretazione della disciplina, imponendo una rivalutazione dell’istanza quando la grave carenza di organico sia stata fronteggiata.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è legittimo quando espone in modo concreto e dettagliato le esigenze organizzative ostative, mediante l’indicazione delle consistenze organiche della sede cedente e di quella richiesta.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto ha preceduto l’adozione del diniego; il provvedimento finale ha confermato le ragioni già comunicate.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata dal ricorrente è stata considerata nel giudizio, senza che le relative deduzioni modificassero la valutazione di infondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • Il diritto del dipendente alla scelta della sede più vicina al domicilio della persona disabile assistita, previsto dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992, è subordinato alla clausola “ove possibile” e può essere negato quando l’Amministrazione dimostri, con dati concreti e specifici, una grave scopertura organica nella sede di provenienza incompatibile con il trasferimento.
  • Il diniego di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 è adeguatamente motivato quando individua le consistenze organiche della sede cedente e di quella richiesta e dimostra che la scopertura nella sede di provenienza è significativamente più grave; non è sufficiente un richiamo generico alle esigenze di servizio.
  • Le contestazioni rivolte alla distribuzione del personale effettuata nell’ambito di una precedente procedura concorsuale non possono incidere sulla legittimità del successivo diniego di trasferimento se gli atti relativi a quella procedura non sono stati impugnati e il quadro organico da essi derivante si è consolidato.
  • Il criterio cronologico di trattazione delle istanze di trasferimento non è di per sé illegittimo e non esclude l’istruttoria sulla situazione concreta dei richiedenti; tuttavia, la contestazione di un eventuale futuro ordine di trattazione è inammissibile per carenza di interesse attuale.
  • Quando la scopertura organica della sede di provenienza è grave e patologica, essa può giustificare il diniego attuale del trasferimento, ma impone all’Amministrazione di rivalutare l’istanza non appena la carenza sia adeguatamente fronteggiata, così da rendere effettiva la tutela dell’assistenza alla persona disabile.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimo affidamento

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