Cassazione Civile, Sentenza n. 16146/2020 del 28/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato l'annullamento della cartella di pagamento emessa nei confronti di Bove Francesco, quale socio illimitatamente responsabile della Samitec di De Falco Mario e Bove Francesco s.n.c., socia del Consorzio Misto Circello costituito in forma di società di capitali; l'Agenzia deduceva errata applicazione delle norme in tema di responsabilità per debiti tributari del consorzio e della consorziata, sostenendo la responsabilità sussidiaria della socia e quindi del socio illimitatamente responsabile per i debiti erariali del consorzio relativi agli anni 1998 e 1999.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, trattandosi di un consorzio costituito nella forma di società di capitali, si applica la disciplina propria del tipo societario (art. 2615-ter e art. 2472 c.c.), per cui per le obbligazioni sociali risponde primariamente la società con il proprio patrimonio, salvo che le obbligazioni siano state assunte per conto dei singoli consorziati o sia provato un abuso della forma societaria. Nel caso di specie non è stata dedotta né provata l'adozione abusiva dello strumento societario né che le obbligazioni fossero state assunte per conto dei singoli consorziati; inoltre il giudice d'appello ha accertato che il socio Bove non aveva ricevuto somme in sede di liquidazione che legittimassero l'aggressione del suo patrimonio. Spese di giudizio a carico dell'Agenzia, liquidate in complessivi euro 13.000,00.
Norme richiamate
Disciplina la responsabilità del consorzio privo di personalità: risponde il fondo consortile, salvo che le obbligazioni siano state assunte per conto dei singoli consorziati, nel qual caso rispondono anche questi in solido.
Stabilisce che se il consorzio assume la veste societaria, si applicano le regole del tipo societario adottato; pertanto per un consorzio costituito come società di capitali si applicano le regole proprie di tale forma.
Principio secondo cui nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio; norma ritenuta applicabile al consorzio costituito in forma di s.r.l.
Norma citata proceduralmente nel ricorso; dal testo non emerge un'interpretazione sostanziale delle parti rispetto a tale articolo.
Richiamato nel ricorso tra le norme contestate; dal testo della decisione non emerge una specifica interpretazione distinta oltre al complessivo riferimento alle norme del codice civile evocate dall'Amministrazione.
Richiamato tra le norme contestate dall'Agenzia; la sentenza non sviluppa un'interpretazione autonoma di questo articolo nel corpo del decisum rispetto al tema principale del consorzio societario.
Richiamato nel ricorso ma non analizzato separatamente nella motivazione centrale, che si concentra sull'interazione tra disciplina dei consorzi e della s.r.l.
Richiamato dall'Amministrazione; la Corte non ritiene necessario un esame specifico di tale norma alla luce della prevalente applicazione delle regole relative alla forma societaria del consorzio.
Massime di principio
- Se un consorzio è costituito nella forma di una società di capitali (es. s.r.l.), si applicano le regole proprie di quella forma societaria: la responsabilità per le obbligazioni sociali ricade prima di tutto sul patrimonio della società consortile e non automaticamente sui patrimoni delle consorziate o dei soci.
- La responsabilità personale dei singoli consorziati può scattare solo se si dimostra che le obbligazioni sono state assunte dal consorzio per conto dei singoli consorziati (obbligazioni 'per conto di') o quando è provato un uso abusivo o elusivo della forma societaria.
- Deve essere valutata la reale attività svolta dal consorzio (mutualistica vs. autonoma attività commerciale): la mera coincidenza formale con la causa mutualistica non esclude che, per fatti concreti, si applichi la disciplina delle società di capitali se lo scopo mutualistico è residuo o fittizio.
- L'onere di provare l'abuso della forma societaria o che le obbligazioni sono state assunte per conto dei singoli consorziati grava sull'Amministrazione che contesta la limitazione della responsabilità.
- In mancanza di elementi che dimostrino che il socio ha ricevuto utilità o somme dalla società in liquidazione, non è automatica l'aggressione del suo patrimonio personale per debiti sociali del consorzio in forma di s.r.l.
- Le contestazioni che riguardano la coordinazione tra disciplina del consorzio e delle diverse forme societarie richiedono un accertamento di fatto tramite esame dei patti consortili e dell'attività concreta svolta.
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