Cassazione Penale, Sentenza n. 16544/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per tre gruppi di censure: (1) vizio di valutazione sui compiti e sui limiti del collaudatore tecnico-amministrativo (art. 187 D.P.R. 554/1999), sostenendo che l'attestazione riguardava lo stato delle opere nel momento della verifica e le previsioni contrattuali e di variante allora vigenti, nonché contestando la ricostruzione dei rapporti temporali tra collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico; (2) carenza del coefficiente soggettivo della fattispecie (art. 42 c.p.), ossia assenza dell'elemento psicologico della falsità perché l'attestazione sarebbe stata resa in buona fede su sollecitazione di RUP, direttore dei lavori e committente e limitata a conformità formale; (3) censura della condanna agli effetti civili per presunta mancanza di accertamento del nesso causale tra la condotta del collaudatore e il danno, sostenendo che il danno deriverebbe da scelte esecutive e dalla direzione lavori e non dal collaudo provvisorio.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi aspecifici o manifestamente infondati, perché la Corte d'appello aveva motivato logicamente la falsità del certificato rispetto allo stato delle opere e alle varianti, nonché la natura prodromica e distinta del collaudo statico rispetto a quello tecnico-amministrativo. Sul profilo civilistico la Corte ha ritenuto che la responsabilità civile fosse stata approfonditamente valutata dai giudici di merito (richiamando il principio delle Sezioni Unite Tettamanti) e che il motivo di ricorso introducesse una diversa lettura dei fatti non devoluta con la necessaria specificità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile A.I.S.M. (liquidate in Euro 3.750,00 oltre accessori), oltre agli altri oneri di legge.
Norme richiamate
art. 42 cod. pen.
Richiamato in relazione al coefficiente soggettivo; la Corte ha ritenuto che non sia stato dimostrato alcun vizio soggettivo attenuante o assenza di consapevolezza, e che le argomentazioni del ricorrente fossero mere rielaborazioni di merito non idonee a invertire la valutazione probatoria.
art. 187 D.P.R. 554/1999
La norma regola i compiti del collaudatore tecnico-amministrativo; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello circa l'oggetto e il momento del collaudo tecnico-amministrativo rispetto al collaudo statico, ritenendo che il certificato dovesse rispecchiare lo stato dell'opera al momento del completamento e che il collaudo statico abbia natura prodromica e distinta.
art. 479 cod. pen.
Richiamato nel ricorso (presumibilmente in tema di vizio di motivazione e valutazione probatoria); la Corte ha dichiarato il motivo aspecifico e legato a contestazioni di merito, non a violazioni di legge riconoscibili in sede di legittimità.
art. 129 c.p.p. (secondo comma)
Richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Tettamanti) e recepito nella decisione: quando in appello si prende atto di una causa estintiva del reato intervenuta, il giudice dell'appello deve comunque pronunciarsi sull'azione civile e compiere una valutazione approfondita del compendio probatorio.
art. 578 c.p.p.
Norma che consente al giudice dell'appello, quando dichiara estinto il reato, di pronunciarsi sulla responsabilità civile; la Corte ha confermato che la Corte d'appello ha svolto tale valutazione nel rispetto dei principi di diritto.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Richiesto come limite alla deducibilità in cassazione: la Corte ha rilevato che molte delle questioni sollevate in cassazione non erano state svolte con la necessaria specificità in appello e pertanto non sono devolute alla Corte di legittimità.
art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23/6/2017, n.103)
Norma richiamata per la condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Cost. n. 182/2021
Richiamata nella discussione ma non oggetto di censura specifica: la Corte ha rilevato che la parte non ha mosso censure circa la lettura dell'art. 578 c.p.p. fornita dalla Corte Costituzionale.
Giurisprudenza Sezioni Unite (Tettamanti)
Principio utilizzato dalla Corte per giustificare l'approfondimento del giudizio sulla responsabilità civile anche quando il reato sia stato estinto in appello; la Corte ha applicato questo principio per ritenere correttamente svolta la valutazione civile.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente riproporre valutazioni di merito: occorre indicare specifiche violazioni di norme o un travisamento della prova ben delimitato per ottenere ammissione e accoglimento del ricorso.
- Il collaudo tecnico-amministrativo deve attestare lo stato delle opere alla data del suo rilievo rispetto al progetto e alle varianti; un certificato che risulti non corrispondente a quelle condizioni può essere valutato come falso anche se successivamente intervenute verifiche danno esito difforme.
- L'assenza o l'esito negativo del collaudo statico non esclude la valutazione sulla veridicità del collaudo tecnico-amministrativo: i due collaudi hanno funzioni e tempi distinti e la loro sequenza e portata devono essere giudicate in concreto.
- La partecipazione o le pressioni di RUP, direttore dei lavori o committente non esonerano automaticamente il collaudatore dall'obbligo di verifica né la responsabilità in presenza di attestazioni false; occorre prova specifica della mancanza di consapevolezza o di errore scusabile.
- L'azione civile può essere giudicata anche se il reato è estinto per prescrizione in appello: il giudice d'appello deve comunque esaminare il nesso causale e la responsabilità civile secondo il principio delle Sezioni Unite.
- In sede di cassazione non si possono introdurre censure nuove o di diversa impostazione rispetto a quelle svolte in appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non altrimenti deducibili; la specificità e la coerenza della doglianza sono essenziali.
- Chi propone ricorso privo di specificità o basato su mera rivalutazione probatoria rischia non solo il rigetto per inammissibilità ma anche la condanna al pagamento delle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).
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