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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16544/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per tre gruppi di censure: (1) vizio di valutazione sui compiti e sui limiti del collaudatore tecnico-amministrativo (art. 187 D.P.R. 554/1999), sostenendo che l'attestazione riguardava lo stato delle opere nel momento della verifica e le previsioni contrattuali e di variante allora vigenti, nonché contestando la ricostruzione dei rapporti temporali tra collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico; (2) carenza del coefficiente soggettivo della fattispecie (art. 42 c.p.), ossia assenza dell'elemento psicologico della falsità perché l'attestazione sarebbe stata resa in buona fede su sollecitazione di RUP, direttore dei lavori e committente e limitata a conformità formale; (3) censura della condanna agli effetti civili per presunta mancanza di accertamento del nesso causale tra la condotta del collaudatore e il danno, sostenendo che il danno deriverebbe da scelte esecutive e dalla direzione lavori e non dal collaudo provvisorio.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi aspecifici o manifestamente infondati, perché la Corte d'appello aveva motivato logicamente la falsità del certificato rispetto allo stato delle opere e alle varianti, nonché la natura prodromica e distinta del collaudo statico rispetto a quello tecnico-amministrativo. Sul profilo civilistico la Corte ha ritenuto che la responsabilità civile fosse stata approfonditamente valutata dai giudici di merito (richiamando il principio delle Sezioni Unite Tettamanti) e che il motivo di ricorso introducesse una diversa lettura dei fatti non devoluta con la necessaria specificità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile A.I.S.M. (liquidate in Euro 3.750,00 oltre accessori), oltre agli altri oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 42 cod. pen.

    Richiamato in relazione al coefficiente soggettivo; la Corte ha ritenuto che non sia stato dimostrato alcun vizio soggettivo attenuante o assenza di consapevolezza, e che le argomentazioni del ricorrente fossero mere rielaborazioni di merito non idonee a invertire la valutazione probatoria.

  • art. 187 D.P.R. 554/1999

    La norma regola i compiti del collaudatore tecnico-amministrativo; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello circa l'oggetto e il momento del collaudo tecnico-amministrativo rispetto al collaudo statico, ritenendo che il certificato dovesse rispecchiare lo stato dell'opera al momento del completamento e che il collaudo statico abbia natura prodromica e distinta.

  • art. 479 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso (presumibilmente in tema di vizio di motivazione e valutazione probatoria); la Corte ha dichiarato il motivo aspecifico e legato a contestazioni di merito, non a violazioni di legge riconoscibili in sede di legittimità.

  • art. 129 c.p.p. (secondo comma)

    Richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Tettamanti) e recepito nella decisione: quando in appello si prende atto di una causa estintiva del reato intervenuta, il giudice dell'appello deve comunque pronunciarsi sull'azione civile e compiere una valutazione approfondita del compendio probatorio.

  • art. 578 c.p.p.

    Norma che consente al giudice dell'appello, quando dichiara estinto il reato, di pronunciarsi sulla responsabilità civile; la Corte ha confermato che la Corte d'appello ha svolto tale valutazione nel rispetto dei principi di diritto.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiesto come limite alla deducibilità in cassazione: la Corte ha rilevato che molte delle questioni sollevate in cassazione non erano state svolte con la necessaria specificità in appello e pertanto non sono devolute alla Corte di legittimità.

  • art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23/6/2017, n.103)

    Norma richiamata per la condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Cost. n. 182/2021

    Richiamata nella discussione ma non oggetto di censura specifica: la Corte ha rilevato che la parte non ha mosso censure circa la lettura dell'art. 578 c.p.p. fornita dalla Corte Costituzionale.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (Tettamanti)

    Principio utilizzato dalla Corte per giustificare l'approfondimento del giudizio sulla responsabilità civile anche quando il reato sia stato estinto in appello; la Corte ha applicato questo principio per ritenere correttamente svolta la valutazione civile.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente riproporre valutazioni di merito: occorre indicare specifiche violazioni di norme o un travisamento della prova ben delimitato per ottenere ammissione e accoglimento del ricorso.
  • Il collaudo tecnico-amministrativo deve attestare lo stato delle opere alla data del suo rilievo rispetto al progetto e alle varianti; un certificato che risulti non corrispondente a quelle condizioni può essere valutato come falso anche se successivamente intervenute verifiche danno esito difforme.
  • L'assenza o l'esito negativo del collaudo statico non esclude la valutazione sulla veridicità del collaudo tecnico-amministrativo: i due collaudi hanno funzioni e tempi distinti e la loro sequenza e portata devono essere giudicate in concreto.
  • La partecipazione o le pressioni di RUP, direttore dei lavori o committente non esonerano automaticamente il collaudatore dall'obbligo di verifica né la responsabilità in presenza di attestazioni false; occorre prova specifica della mancanza di consapevolezza o di errore scusabile.
  • L'azione civile può essere giudicata anche se il reato è estinto per prescrizione in appello: il giudice d'appello deve comunque esaminare il nesso causale e la responsabilità civile secondo il principio delle Sezioni Unite.
  • In sede di cassazione non si possono introdurre censure nuove o di diversa impostazione rispetto a quelle svolte in appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non altrimenti deducibili; la specificità e la coerenza della doglianza sono essenziali.
  • Chi propone ricorso privo di specificità o basato su mera rivalutazione probatoria rischia non solo il rigetto per inammissibilità ma anche la condanna al pagamento delle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).

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