Sentenza del 18/06/2018 n. 1587 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Convenzione contro le doppie imposizioni - residenza all'estero - redditi di lavoro autonomo - obbligo dichiarativo - permane.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non essere tenuto a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi per i redditi di lavoro percepiti in Francia, facendo leva sulla residenza estera e sulla Convenzione contro le doppie imposizioni. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 15 della Convenzione Italia-Francia e il coordinamento con l'art. 165 del d.P.R. 917/1986.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata respinta. La residenza all'estero non esclude l'obbligo di presentare la dichiarazione in Italia quando sussistono redditi rilevanti secondo la disciplina applicabile. Il contribuente deve dichiarare i redditi e può successivamente ottenere il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte già pagate all'estero, secondo le condizioni previste dall'art. 165 del d.P.R. 917/1986, evitando così la doppia imposizione.
Norme richiamate
Art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia
La norma disciplina la tassazione dei redditi da lavoro dipendente e non è stata interpretata come una deroga automatica all'obbligo dichiarativo italiano. Il contribuente deve comunque indicare i redditi nella dichiarazione italiana, ove dovuto.
Art. 165 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La doppia imposizione viene eliminata mediante il riconoscimento di un credito d'imposta per i tributi definitivamente assolti all'estero, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
Massime di principio
- La residenza fiscale estera non comporta automaticamente l'esonero dalla dichiarazione dei redditi in Italia.
- Quando una convenzione contro le doppie imposizioni attribuisce rilevanza a redditi prodotti o percepiti all'estero, occorre distinguere tra obbligo di dichiarazione e tassazione effettiva: il primo può permanere anche quando la seconda è limitata o esclusa.
- Le imposte pagate all'estero devono essere normalmente fatte valere attraverso il credito d'imposta previsto dalla normativa interna, anziché omettendo il reddito dalla dichiarazione italiana.
- Per applicare correttamente una convenzione internazionale è necessario verificare sia le regole sulla potestà impositiva sia gli adempimenti formali e le procedure per evitare la doppia imposizione.
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