Ordinanza n. 199/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'ottemperanza, - del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sezione Terza, n. -OMISSIS-, pubblicata il 30 luglio 2020, resa nel giudizio iscritto al n.r.g. 231/2019, che ha disposto l’annullamento della “Cartella di Pagamento n. -OMISSIS-, emessa da AG.E.A. e notificata in data 9 dicembre 2018” e della “nota di AG.E.A. - Ufficio del Contenzioso Comunitario inviata con PEC del 4 febbraio 2019, prot. uscita n. -OMISSIS- del 4 febbraio 2019” ed ha condannato “AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di euro 4.838,26, oltre interessi di legge” e al “pagamento, a titolo di spese processuali […] della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge in favore del ricorrente -OMISSIS-”; - del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sezione Terza, n. -OMISSIS-, pubblicata il 09 novembre 2021, resa nel giudizio iscritto al n.r.g. 772/2021, che ha accolto in parte il ricorso per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sezione Terza, n. -OMISSIS-, ordinandosi, per l’effetto, all’AG.E.A., di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla predetta sentenza attraverso “il pagamento della residua somma dovuta a titolo di spese processuali del giudizio di cognizione (salvo che l’Ente non abbia operato la ritenuta fiscale sulla somma già corrisposta di € 1.794,00), il pagamento della somma di € 4.838,26, oltre interessi di legge (di cui si è disposta la restituzione con la sentenza n. -OMISSIS- del 30 luglio 2020 di questa Sezione) e di non operare le ritenute degli importi illegittimamente trattenuti a titolo di compensazione (per un totale di € 8.371,17)”, oltre che “al pagamento, in favore del ricorrente -OMISSIS-, a titolo di spese processuali di ottemperanza, della somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge”; - e per la declaratoria di nullità degli atti, ancorché non conosciuti dal ricorrente, emessi da A.G.E.A. in danno del sig. -OMISSIS-, in violazione o elusione dei suddetti giudicati, che hanno dato luogo a trattenuta in asserita compensazione dei crediti dello stesso maturati, come emergenti dalla consultazione del registro SIAN – Lista Recuperi, estratto in data 11 giugno 2025, composto da n. 8 pagine e n. 84 righe; nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, del Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; e per la comminatoria, a carico dell'Amministrazione inadempiente della penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e comportamenti di AGEA asseritamente elusivi o violativi di precedenti giudicati, inclusi trattenute in compensazione e mancato pagamento di ulteriori interessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza di due sentenze del TAR Puglia - Lecce. La prima aveva annullato una cartella di pagamento e una nota di AGEA, condannando l'Agenzia alla restituzione di euro 4.838,26, oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali. La seconda, resa in un precedente giudizio di ottemperanza, aveva ordinato ad AGEA di dare integrale esecuzione al primo giudicato mediante il pagamento delle somme ancora dovute, la restituzione degli importi illegittimamente trattenuti a titolo di compensazione, pari complessivamente a euro 8.371,17, e il pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza. Nel nuovo giudizio il ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di nullità degli atti, non conosciuti, adottati in violazione o elusione dei giudicati e risultanti dal registro SIAN – Lista Recuperi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la comminatoria di una penalità di mora. In particolare, con memoria del 6 febbraio 2026, ha dedotto il mancato pagamento di ulteriori euro 1.704,20, quali interessi legali sulle singole erogazioni maturate per le Domande Uniche presentate dal 2016 al 2025, calcolati dal giorno di maturazione fino al soddisfo.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né in rito né nel merito, né sulle spese. Ha ritenuto necessario acquisire da AGEA una relazione dettagliata di chiarimenti sulla vicenda, con specifica presa di posizione sui fatti e sulle doglianze formulate dal ricorrente nella memoria del 6 febbraio 2026 e, in particolare, sulla tabella relativa all'asserita debenza di ulteriori euro 1.704,20 a titolo di interessi legali. Ha ordinato ad AGEA di depositare la relazione entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 maggio 2026 per il prosieguo; la decisione su ottemperanza, nullità degli atti, commissario ad acta, penalità di mora e spese è stata sospesa.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Richiamato quale fondamento del giudizio di ottemperanza, volto a verificare l'esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 114 c.p.a.
Richiamato in relazione alla richiesta di penalità di mora per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; la relativa decisione è stata rinviata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la verifica dell'integrale esecuzione del giudicato dipende da contestazioni contabili o fattuali non sufficientemente chiarite, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione dettagliata dall'amministrazione prima di decidere in rito, nel merito e sulle spese.
- L'amministrazione destinataria dell'ordine istruttorio deve prendere specificamente posizione sui fatti e sulle doglianze dedotte dalla parte, nonché sulla documentazione contabile posta a fondamento della pretesa di esecuzione del giudicato.
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