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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27152/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 18/02/2025 che lo ha ritenuto responsabile del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Contesta la mancata riqualificazione della sua condotta in concorso nella frode informatica (art. 640-ter c.p.), sostenendo che la messa a disposizione di conti correnti intestati a lui, sui quali confluivano somme di provenienza illecita, costituisse un contributo operativo necessario e funzionale alla consumazione della frode informatica e pertanto dovesse essere ricondotta al concorso nel delitto presupposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente qualificato la condotta come riciclaggio ex art. 648-bis c.p.: il delitto presupposto (frode informatica) non deve essere necessariamente giudizialmente accertato con sentenza irrevocabile, basta che non sia stato escluso nella sua materialità; il ricorrente, dalle proprie dichiarazioni, ha negato di conoscere le modalità esecutive della frode ed ha ammesso solo un consenso generico a mettere a disposizione i conti, per cui non è emersa la sua partecipazione al reato presupposto. La giurisprudenza richiamata conferma che il dolo eventuale (accettazione del rischio circa l'origine illecita delle somme) è sufficiente per integrare il reato di riciclaggio quando si ricevano su un proprio conto somme provenienti da frode informatica. Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la norma esclude l'applicabilità del reato di riciclaggio solo nei confronti di chi abbia commesso o concorso nel reato presupposto, ma tale deroga trova applicazione solo se emerge che l'intero disvalore è già ricompreso nella punizione del reato presupposto. Sussistendo la qualificazione per riciclaggio, non è stato ravvisato concorso nel reato di frode (art. 110 c.p.). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    Il giudice ha interpretato la norma nel senso che integra il reato di riciclaggio la ricezione su un proprio conto di somme proventi di precedente frode informatica quando il ricevente abbia la consapevolezza, anche sotto forma di dolo eventuale (accettazione del rischio), della provenienza illecita delle somme; la messa a disposizione del conto e l'incasso possono configurare un'azione diretta a ostacolare l'individuazione del profitto illecito.

  • art. 640-ter cod. pen. (frode informatica)

    La norma è richiamata come delitto presupposto. La Corte ha precisato che la realizzazione dell'ingiusto profitto tramite accredito su conti correnti è l'evento tipico del reato, ma la qualificazione di concorso nella frode richiede l'emersione di un'apporto di collaborazione materiale o di un accordo specifico con gli autori materiali, non la mera disponibilità del conto.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    La Corte ha affermato che per configurare il concorso nel reato presupposto occorre che il soggetto abbia agito d'accordo con gli autori materiali e con conoscenza delle modalità del delitto; l'assenza di elementi probatori in tal senso e le dichiarazioni del ricorrente che negano tale accordo escludono il concorso ex art. 110 c.p.

  • Sezioni Unite, n. 25191 del 27/02/2014 (Iavarazzo)

    La pronuncia delle Sezioni Unite è richiamata per il principio che l'esclusione dell'applicabilità del reato di riciclaggio nei confronti di chi abbia commesso o concorso nel delitto presupposto costituisce una deroga motivata dal legislatore: se il disvalore è già ricompreso nella punizione del reato presupposto, non deve applicarsi la fattispecie di riciclaggio. Tuttavia, la deroga opera solo se è effettivamente dimostrabile il concorso nel reato presupposto.

Massime di principio

  • La disponibilità di un conto corrente su cui confluiscono proventi di frode informatica può integrare il reato di riciclaggio quando il titolare è consapevole o accetta il rischio della provenienza illecita delle somme (dolo eventuale).
  • Per qualificare invece il soggetto come concorrente nel reato presupposto (es. frode informatica) è necessario dimostrare un accordo o una partecipazione attiva e conoscenza delle modalità di esecuzione della frode, non bastano la mera disponibilità o l'accordo generico.
  • Il delitto presupposto non richiede una sentenza di condanna passata in giudicato: è sufficiente che la sua materialità non sia stata definitivamente esclusa e che il giudice possa riconoscerne la sussistenza sulla base degli elementi disponibili.
  • La distinzione pratica tra concorso nel reato presupposto e riciclaggio si fonda principalmente sul grado di consapevolezza e sul ruolo operativo: se l'azione è diretta a consentire l'incasso e/o a ostacolare l'individuazione del profitto illecito, prevale la qualificazione per riciclaggio.
  • In valutazioni analoghe occorre concentrarsi su dichiarazioni confessorie, prove di accordo/contatti con gli autori materiali, prove della conoscenza dell'origine illecita delle somme e sull'esistenza di un comportamento volto alla redistribuzione o occultamento del profitto.

Testo integrale

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