Sentenza del 30/09/2015 n. 7680 - Comm. Trib. Prov. Milano
Contributo Unificato Tributario - Omesso versamento - Invito al pagamento - Inadempimento - Irrogazione delle sanzioni - Legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'irrogazione delle sanzioni, anche nella misura massima, poiché il contribuente, nonostante l'invito al pagamento del CUT dovuto, non aveva provveduto al versamento. L'invito al pagamento costituisce quindi un atto idoneo a richiedere il pagamento e, in caso di mancato adempimento, consente l'applicazione delle sanzioni previste.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità delle sanzioni irrogate per l'omesso o insufficiente versamento del Contributo Unificato Tributario, sostenendo in sostanza che l'invito al pagamento non fosse sufficiente a giustificare l'applicazione della sanzione o che questa non potesse essere applicata nella misura massima. La questione riguardava quindi gli effetti dell'inadempimento successivo all'invito al pagamento trasmesso dall'ufficio di segreteria della Commissione tributaria.
Massime di principio
- Il mancato pagamento del Contributo Unificato Tributario può comportare l'irrogazione di sanzioni quando l'ufficio competente abbia previamente richiesto il versamento dell'importo dovuto.
- L'invito al pagamento del CUT non è una comunicazione meramente informativa: se individua l'importo dovuto e viene validamente notificato o comunicato, il suo mancato adempimento può fondare l'applicazione delle sanzioni.
- La mancata regolarizzazione dopo l'invito al pagamento può giustificare l'applicazione della sanzione nella misura massima prevista, salvo che il contribuente dimostri specifiche circostanze idonee a escludere la violazione o a ridurre la sanzione.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente la correttezza dell'importo richiesto, la validità della comunicazione, i termini concessi e l'eventuale possibilità di pagamento spontaneo o di presentazione di osservazioni.
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