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Sentenza

Sentenza del 13/03/2017 n. 80 - Comm. Trib. Prov. Cremona

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Trasferimento beni immobili - Rinuncia a diritti reali - Imponibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La rinuncia al diritto di abitazione è stata ritenuta imponibile. Secondo la sentenza, l'assenza di un trasferimento in senso tecnico e l'incedibilità del diritto non escludono l'applicazione dell'imposta, poiché la fattispecie rientra nella più ampia categoria delle rinunce a diritti reali prevista dall'art. 1, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettabilità a imposta della rinuncia al diritto reale di abitazione. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la rinuncia non comportasse un trasferimento di beni o diritti, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, anche perché il diritto di abitazione è personale e incedibile ai sensi dell'art. 1024 del codice civile. La decisione ha invece qualificato la rinuncia come rinuncia a un diritto reale, ritenendola rilevante ai fini dell'imposizione prevista dalla normativa tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 1024 del codice civile

    I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.

    L'incedibilità del diritto di abitazione impedisce di qualificarne la rinuncia come un trasferimento negoziale ordinario, ma non esclude che la rinuncia costituisca una vicenda estintiva relativa a un diritto reale e possa quindi essere assoggettata a imposta.

  • Art. 1, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    La norma è stata interpretata nel senso di ricomprendere nell'ambito dell'imposizione anche le rinunce a diritti reali, indipendentemente dal fatto che esse realizzino un trasferimento a titolo gratuito o oneroso.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, una rinuncia a un diritto reale può essere imponibile anche quando non comporta un trasferimento di proprietà o di altro diritto da un soggetto a un altro.
  • L'incedibilità civilistica di un diritto non implica automaticamente la sua irrilevanza fiscale: occorre verificare se la legge tributaria assoggetti a imposta anche la rinuncia o l'estinzione del diritto.
  • Per valutare la tassazione di una rinuncia, è necessario distinguere tra la qualificazione civilistica dell'atto e la più ampia fattispecie impositiva prevista dalla normativa tributaria.
  • In situazioni analoghe, la rinuncia a un diritto reale immobiliare dovrebbe essere esaminata come possibile atto fiscalmente rilevante, anche in assenza di corrispettivo e di un trasferimento in senso tecnico.

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