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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10366/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per partecipazione con ruolo direttivo ad associazione mafiosa e ad associazione dedita al traffico di stupefacenti con metodo mafioso. Il ricorrente denunciava: mancata concessione di un nuovo interrogatorio dopo che l'ordinanza cautelare conteneva novita investigative non note alla difesa; mancanza di autonoma e motivata valutazione da parte del Tribunale del riesame, che si sarebbe limitato a riproporre la motivazione del GIP; uso illegittimo di una pregressa condanna penale per desumere una "mafiosita permanente"; affidamento su dichiarazioni del collaboratore Puccio prive di riscontri e di verifica di attendibilita; travisamento del contenuto delle captazioni e assenza di prova del concreto ruolo del ricorrente nel sodalizio e nella gestione delle piazze di spaccio; carente motivazione circa le esigenze cautelari e mancata valutazione del decorso del tempo rispetto ai fatti contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sul mancato nuovo interrogatorio (perché la questione era stata valutata in sede di riesame e i vizi procedurali dell'interrogatorio non inficiano l'efficacia del titolo cautelare in sede di riesame salvo deduzioni specifiche). Ha considerato non tempestive o generiche le censure sulla mancanza di autonoma motivazione del Tribunale e ha richiamato l'orientamento secondo cui il giudice del riesame può richiamare la motivazione dell'ordinanza genetica in assenza di specifiche deduzioni difensive. La Corte ha poi ritenuto legittimo l'uso della pregressa condanna come elemento indiziario valutato congiuntamente ad altri riscontri, ha giudicato adeguati i controlli sulle dichiarazioni del collaboratore Puccio e i riscontri tratti dalle captazioni per delineare il ruolo direttivo del ricorrente sia nell'associazione mafiosa sia nell'associazione dedita allo spaccio. Ha escluso interesse concreto a dedurre la non rilevanza di circostanze aggravanti in sede di impugnazione di provvedimento de libertate. Ha infine rigettato le censure sulle esigenze cautelari, ritenendo dimostrata la persistenza del pericolo di recidiva alla luce di captazioni prossime temporalmente all'ordinanza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte ha confermato che la prova della perdurante partecipazione a un sodalizio mafioso può anche fondarsi sulla precedente condanna e su elementi sopravvenuti, valutati congiuntamente per ricavare gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamata in relazione alla fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con metodo mafioso; la Corte ha ritenuto possibile la concorrenza tra associazione mafiosa e associazione finalizzata allo spaccio se l'organizzazione svolge entrambe le finalita illecite.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ammesso la qualificazione contestuale dell'attivita di spaccio unitamente alla struttura mafiosa, sulla base di captazioni e riscontri.

  • art. 292 c.p.p.

    La nullita dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione e motivazione e una nullita generale a regime intermedio che deve essere dedotta tempestivamente con la richiesta di riesame; in mancanza la questione puo risultare inammissibile in Cassazione.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato il comma 3 relativo alla presunzione di pericolosita e all'onere della difesa di superarla; la Corte ha ritenuto che l'esistenza di captazioni e attivita investigative prossime nel tempo giustificasse la sussistenza delle esigenze cautelari, mentre il decorso del tempo rileva solo se non emergono condotte recenti sintomatiche di pericolosita.

  • art. 294, 386, 388, 391 c.p.p.

    Norme processuali invocate dal ricorrente in relazione a motivazione e garanzie difensive; la Corte ha ritenuto le censure generiche o non dedotte nel modo e nei tempi necessari, e quindi inammissibili o infondate.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Citato come limite alla materia del ricorso per cassazione rispetto ai motivi dedotti con il riesame; la Corte ne ha richiamato l'applicabilita ai limiti della deduzione degli argomenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente dichiarato inammissibile.

  • art. 13 Cost.

    Richiamata nel ricorso a tutela della liberta personale; la Corte ha ritenuto che le doglianze costituzionali fossero formulate in termini generici e non idonee a superare la valutazione di merito.

  • art. 34 Cost.

    Richiamata in ordine al diritto di difesa e all'accesso agli atti; la Corte ha valutato che non fossero state prospettate censure specifiche e tempestive al punto da incidere sulla legittimita del provvedimento cautelare.

Massime di principio

  • In sede di riesame della misura cautelare il giudice puo richiamare o riprodurre la motivazione dell'ordinanza genetica quando la difesa non presenti deduzioni specifiche e tempestive; censure generiche sulla tecnica motivazionale sono spesso inammissibili in Cassazione.
  • Una precedente condanna per associazione mafiosa puo essere valutata come elemento indiziario della perdurante partecipazione al sodalizio se considerata congiuntamente ad altri elementi sopravvenuti e a riscontri investigativi.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere utilizzate nel procedimento cautelare se il giudice indica e valuta i riscontri esterni e la credibilita; le critiche difensive devono essere specifiche per prospettare vizi rilevanti.
  • Il mancato svolgimento di un nuovo interrogatorio dopo l'adozione della misura non determina automaticamente l'inefficacia del titolo cautelare in sede di riesame, salvo che siano dedotti vizi procedurali rilevanti nei modi e nei tempi previsti.
  • La valutazione dell'attualita del pericolo ai fini cautelari tiene conto della temporalita degli elementi investigativi: il decorso del tempo puo escludere il pericolo solo se non ricorrono condotte recenti indicative di perdurante pericolosita.
  • In Cassazione l'impugnazione di un provvedimento de libertate che contesta solo circostanze aggravanti puo risultare priva di interesse se l'esito del vizio non influisce sulla legittimita della misura cautelare disposta.
  • Per ottenere l'annullamento o la riforma di un provvedimento cautelare occorre proporre argomentazioni precise e non meramente alternative di lettura degli stessi elementi probatori; la Suprema Corte esercita controllo limitato sulla valutazione sommaria degli indizi.

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