Sentenza n. 10533/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento quanto al ricorso n. 5887 del 2025: del provvedimento prot. n. K10/-OMISSIS- notificato in data 22.02.25 di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. quanto al ricorso n. 6032 del 2025: del provvedimento prot. n. K10/-OMISSIS- notificato in data 27.02.2025 di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due provvedimenti ministeriali di rigetto delle istanze di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), l. n. 91/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, le cui istanze di cittadinanza erano state presentate l'8 ottobre 2019, hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lettera f), l. n. 91/1992, l'insussistenza dei presupposti del diniego, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione. I dinieghi erano fondati su elementi di controindicazione penalmente rilevanti riferiti a uno dei due coniugi. In particolare, hanno contestato l'omessa valutazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. Il preavviso era stato comunicato il 23 ottobre 2024; le memorie difensive erano state inviate il 15 novembre 2024 all'indirizzo PEC indicato dall'amministrazione e con l'identificativo della pratica richiesto. Nonostante ciò, i provvedimenti dell'11 febbraio 2025 affermavano erroneamente che non erano pervenute osservazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto i ricorsi riuniti, ritenendo fondata e assorbente la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. È stato documentalmente provato che i ricorrenti avevano presentato tempestivamente le proprie osservazioni, mentre l'amministrazione non ha fornito una spiegazione adeguata della loro mancata considerazione. L'art. 10-bis impone all'amministrazione di valutare le osservazioni del privato, in funzione collaborativa e deflattiva, prima dell'adozione del provvedimento finale. L'omissione ha leso il contraddittorio procedimentale e determina l'illegittimità dei dinieghi. Non è stata ritenuta applicabile la sanatoria processuale dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, sia per la natura discrezionale del provvedimento sia perché la disposizione, come modificata dal d.l. n. 76/2020, esclude espressamente i provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis. I dinieghi sono stati quindi annullati, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'amministrazione. Il giudice ha precisato che l'accoglimento del vizio procedimentale comporta la regressione del procedimento: l'amministrazione deve riesaminare le istanze, valutare le osservazioni già presentate e, ove persistano ragioni ostative, comunicarle mediante un nuovo preavviso. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. n. 91/1992
Disciplina il presupposto normativo delle istanze di concessione della cittadinanza italiana presentate dai ricorrenti; la decisione non definisce nel merito la spettanza della cittadinanza, ma annulla i dinieghi per un vizio procedimentale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
le osservazioni degli interessati devono essere valutate dall'amministrazione procedente
Il preavviso di rigetto ha funzione collaborativa e deflattiva e impone all'amministrazione di esaminare le osservazioni ritualmente presentate prima dell'adozione del provvedimento finale.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis
La sanatoria processuale che esclude l'annullabilità quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso non opera per i provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis.
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120
Ha modificato l'art. 21-octies, comma 2, introducendo l'esclusione della sanatoria processuale per i provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, la base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La presentazione rituale delle osservazioni in risposta al preavviso di rigetto impone all'amministrazione di valutarle effettivamente prima dell'adozione del provvedimento conclusivo; l'omessa considerazione integra violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e del contraddittorio procedimentale.
- La violazione dell'art. 10-bis non è sanabile mediante la dimostrazione, in giudizio, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, poiché l'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 esclude espressamente tale meccanismo per i provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis.
- Quando il giudice annulla un diniego per omessa valutazione delle osservazioni procedimentali, non può pronunciarsi sulla spettanza definitiva del bene della vita se l'amministrazione conserva margini discrezionali: il procedimento regredisce alla fase partecipativa e l'amministrazione deve riesaminare l'istanza, rispettando il vincolo conformativo del giudicato.
- L'annullamento per vizio partecipativo lascia salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione, che può adottare un nuovo provvedimento soltanto dopo avere valutato le osservazioni già presentate e, se persistono motivi ostativi, dopo avere comunicato un nuovo preavviso di rigetto.
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