Ordinanza n. 1182/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 8 del 08.01.2025, successivamente notificata il 14.01.2025, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Somma Vesuviana dichiarava l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate in Somma Vesuviana alla via Tavani n° 33, ricadenti sulle particelle 1444, 1445, 1555; nonché, in quanto lesivo, di ogni atto conseguente, presupposto, o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza n. 8 dell'8 gennaio 2025, notificata il 14 gennaio 2025, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Somma Vesuviana ha dichiarato l'acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive site in via Tavani n. 33 e ricadenti sulle particelle 1444, 1445 e 1555, nonché degli atti conseguenti, presupposti o connessi. Il testo dell'ordinanza impugnata non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede camerale il TAR ha rilevato che l'atto gravato, pur essendo nella disponibilità del ricorrente in quanto notificatogli, non era stato depositato in giudizio.
La decisione
Il TAR, riservata ogni ulteriore statuizione anche sulle spese della fase cautelare, ha disposto un incombente istruttorio: il ricorrente deve depositare copia dell'ordinanza impugnata n. 8 dell'8 gennaio 2025 entro venti giorni dalla notificazione della presente ordinanza. Il deposito è stato ritenuto necessario per consentire al giudice l'esame dell'atto oggetto di impugnazione e quindi la decisione della controversia. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026. Non è stata ancora decisa la domanda cautelare né il merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base del procedimento cautelare incidentale, ma l'ordinanza non definisce ancora la domanda di sospensione.
Massime di principio
- Quando l'atto amministrativo impugnato non è presente nel fascicolo, il giudice può disporne la produzione quale incombente istruttorio necessario per decidere, ponendo l'onere a carico della parte che lo impugna se risulta che essa ne abbia la disponibilità.
- La mancata decisione sulla domanda cautelare e il rinvio della trattazione impediscono di qualificare l'ordinanza istruttoria come accoglimento o rigetto della sospensione; l'esito è interlocutorio fino all'acquisizione dell'atto necessario.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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