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Ordinanza

Ordinanza n. 1182/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 8 del 08.01.2025, successivamente notificata il 14.01.2025, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Somma Vesuviana dichiarava l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate in Somma Vesuviana alla via Tavani n° 33, ricadenti sulle particelle 1444, 1445, 1555; nonché, in quanto lesivo, di ogni atto conseguente, presupposto, o connesso.

Giustizia amministrativa202501673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza n. 8 dell'8 gennaio 2025, notificata il 14 gennaio 2025, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Somma Vesuviana ha dichiarato l'acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive site in via Tavani n. 33 e ricadenti sulle particelle 1444, 1445 e 1555, nonché degli atti conseguenti, presupposti o connessi. Il testo dell'ordinanza impugnata non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede camerale il TAR ha rilevato che l'atto gravato, pur essendo nella disponibilità del ricorrente in quanto notificatogli, non era stato depositato in giudizio.

La decisione

Il TAR, riservata ogni ulteriore statuizione anche sulle spese della fase cautelare, ha disposto un incombente istruttorio: il ricorrente deve depositare copia dell'ordinanza impugnata n. 8 dell'8 gennaio 2025 entro venti giorni dalla notificazione della presente ordinanza. Il deposito è stato ritenuto necessario per consentire al giudice l'esame dell'atto oggetto di impugnazione e quindi la decisione della controversia. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026. Non è stata ancora decisa la domanda cautelare né il merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base del procedimento cautelare incidentale, ma l'ordinanza non definisce ancora la domanda di sospensione.

Massime di principio

  • Quando l'atto amministrativo impugnato non è presente nel fascicolo, il giudice può disporne la produzione quale incombente istruttorio necessario per decidere, ponendo l'onere a carico della parte che lo impugna se risulta che essa ne abbia la disponibilità.
  • La mancata decisione sulla domanda cautelare e il rinvio della trattazione impediscono di qualificare l'ordinanza istruttoria come accoglimento o rigetto della sospensione; l'esito è interlocutorio fino all'acquisizione dell'atto necessario.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

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