Sentenza n. 1156/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione in data 27 febbraio 2026, n. 341, con la quale il Dirigente del Settore tecnico Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica di Biella e Vercelli della Regione Piemonte ha rilasciato la concessione demaniale ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 190/2024 alla Società Infralab per l’occupazione di 8 ettari dello specchio d’acqua denominato Ingagna nei Comuni di Camburzano, Mongrando e Netro (BI) per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a tecnologia flottante e ha autorizzato ai soli fini idraulici il concessionario ad eseguire le opere in oggetto; - della determina in data 13 aprile 2026, n. 662, con la quale la concessione di cui alla precedente lettera a) è stata rettificata in parte qua; - di ogni altro atto antecedente, preparatorio, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati: - alla comunicazione in data 8 gennaio 2026, prot. n. 340, con la quale è stato dato avvio al procedimento conclusosi con la concessione sopra richiamata; - alla nota in data 2 febbraio 2026, prot. n. 4720, con la quale la Regione, in riscontro all’istanza di annullamento in autotutela del Consorzio esponente, ha confermato la propria competenza riguardo al procedimento de quo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: concessione demaniale per l’occupazione di uno specchio d’acqua artificiale destinata alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico flottante, successivamente rettificata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la concessione rilasciata dalla Regione Piemonte a una società privata per l’occupazione di circa otto ettari dello specchio d’acqua artificiale derivante da una diga, del quale il Consorzio è concessionario, nonché la successiva rettifica, gli atti presupposti e la nota con cui la Regione aveva confermato la propria competenza. In udienza il ricorrente ha invocato anche l’art. 119, comma 1, lett. l-bis), c.p.a., relativo alle controversie concernenti procedure e provvedimenti amministrativi in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili. La questione decisiva esaminata dal TAR è stata, tuttavia, quella del riparto di giurisdizione: occorreva stabilire se la controversia appartenesse al giudice amministrativo ordinario oppure al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in ragione dell’incidenza degli atti impugnati sulla gestione e sull’utilizzazione di acque pubbliche e di un’opera idraulica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Ha ritenuto che l’art. 119, comma 1, lett. l-bis), c.p.a. presupponga la sussistenza della giurisdizione, senza attribuirla né configurare un’ipotesi di giurisdizione esclusiva. Inoltre, il procedimento impugnato riguardava direttamente la concessione per l’occupazione dello specchio d’acqua artificiale, mentre le questioni specificamente attinenti alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico sarebbero state esaminate nell’eventuale successivo procedimento autorizzatorio. Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933, spettano al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le impugnazioni per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge contro i provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche. Secondo il TAR, la concessione impugnata incideva direttamente sulla disciplina dell’uso dello specchio d’acqua artificiale e, quindi, sulla gestione e sull’esercizio di un’opera idraulica, rientrando nella giurisdizione speciale del TSAP. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. l-bis), c.p.a.
«le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190»
La disposizione presuppone la sussistenza della giurisdizione e non la radica autonomamente, non configurando un’ipotesi di giurisdizione esclusiva.
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933
«i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche»
Attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la cognizione delle impugnazioni contro i provvedimenti amministrativi definitivi in materia di acque pubbliche, quando incidono direttamente sulla gestione, sull’esercizio o sull’utilizzazione di opere idrauliche e acque pubbliche.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La disposizione processuale che individua il rito o le controversie relative a determinati impianti da fonti rinnovabili non attribuisce, di per sé, la giurisdizione al giudice amministrativo quando la controversia appartiene a una diversa giurisdizione speciale.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi contro provvedimenti amministrativi che incidono direttamente sulla gestione, sull’esercizio o sulle modalità d’uso di acque pubbliche o di opere idrauliche, anche quando l’atto sia adottato da un’amministrazione non specificamente preposta alla cura delle acque pubbliche.
- La concessione per l’occupazione di uno specchio d’acqua artificiale derivante da una diga, finalizzata alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico flottante, costituisce provvedimento direttamente incidente sulla disciplina dell’uso dell’acqua e sull’esercizio dell’opera idraulica; la relativa impugnazione appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
- Quando l’atto impugnato riguarda direttamente l’occupazione e l’utilizzazione dello specchio d’acqua, la competenza giurisdizionale si determina in relazione a tale oggetto immediato, anche se le questioni concernenti l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto energetico saranno esaminate in un successivo procedimento amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1144/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1145/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1146/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1147/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1148/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1149/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →