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Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 512 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - atto impositivo - cambiamento delle motivazioni dell'atto in corso di causa - non è ammissibile. Atto impositivo - motivazioni - funzione di garanzia - è tale - variazione - non è ammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

l'Ufficio ha modificato nel corso del giudizio la motivazione dell'avviso di accertamento relativo alla TARSU: originariamente la contestazione era per dichiarazione omessa e, per eludere la prescrizione, è stata trasformata in dichiarazione infedele. Si contestava l'ammissibilità di tale cambiamento delle ragioni poste a base dell'atto impositivo durante il processo.

La decisione

Il giudice ha ritenuto non ammissibile la variazione in corso di causa delle motivazioni dell'atto impositivo. Le ragioni poste a base dell'avviso di accertamento definiscono i confini del giudizio e l'ufficio non può introdurre o sostituire motivazioni diverse da quelle indicate nell'atto impugnato. Le nuove contestazioni introdotte dall'Ufficio non sono state prese in considerazione e la pretesa basata su tali nuove ragioni è stata respinta/exclusa.

Norme richiamate

  • principio del diritto di difesa e della motivazione dell'atto impositivo

    la motivazione dell'atto impositivo ha funzione di garanzia: delimita i confini del giudizio, consente al contribuente di conoscere le ragioni dell'accertamento e di difendersi; non è ammessa la loro modificazione in corso di causa

  • principio del contraddittorio nel processo tributario

    il contraddittorio richiede che le contestazioni rilevanti siano quelle indicate nell'atto impugnato; nuove contestazioni introdotte dall'ufficio nel corso del giudizio violano il contraddittorio e sono inammissibili

Massime di principio

  • Le ragioni indicate nell'avviso di accertamento delimitano l'oggetto del giudizio: l'Ufficio non può mutarle durante il processo per aggirare limiti temporali o procedurali.
  • La motivazione dell'atto ha funzione di garanzia e tutela il diritto di difesa del contribuente: qualsiasi cambiamento dei presupposti impositivi va esperito con un nuovo atto, non modificando l'atto già impugnato.
  • Se l'Ufficio tenta di introdurre nuove ragioni in udienza, il contribuente deve eccepirne immediatamente l'inammissibilità e chiedere che il giudice limiti la decisione alle motivazioni originarie.
  • La sostituzione delle ragioni per superare la prescrizione è impropria: la regolarità dell'azione impositiva richiede che i termini e le ragioni siano quelli formalmente indicati nell'avviso.
  • Il giudice tributario deve verificare la corrispondenza tra la pretesa sostenuta in giudizio e la motivazione formale dell'atto: ogni valutazione su fatti o motivi diversi richiede un nuovo procedimento impositivo.

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