Sentenza del 19/04/2021 n. 512 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - atto impositivo - cambiamento delle motivazioni dell'atto in corso di causa - non è ammissibile. Atto impositivo - motivazioni - funzione di garanzia - è tale - variazione - non è ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'Ufficio ha modificato nel corso del giudizio la motivazione dell'avviso di accertamento relativo alla TARSU: originariamente la contestazione era per dichiarazione omessa e, per eludere la prescrizione, è stata trasformata in dichiarazione infedele. Si contestava l'ammissibilità di tale cambiamento delle ragioni poste a base dell'atto impositivo durante il processo.
La decisione
Il giudice ha ritenuto non ammissibile la variazione in corso di causa delle motivazioni dell'atto impositivo. Le ragioni poste a base dell'avviso di accertamento definiscono i confini del giudizio e l'ufficio non può introdurre o sostituire motivazioni diverse da quelle indicate nell'atto impugnato. Le nuove contestazioni introdotte dall'Ufficio non sono state prese in considerazione e la pretesa basata su tali nuove ragioni è stata respinta/exclusa.
Norme richiamate
principio del diritto di difesa e della motivazione dell'atto impositivo
la motivazione dell'atto impositivo ha funzione di garanzia: delimita i confini del giudizio, consente al contribuente di conoscere le ragioni dell'accertamento e di difendersi; non è ammessa la loro modificazione in corso di causa
principio del contraddittorio nel processo tributario
il contraddittorio richiede che le contestazioni rilevanti siano quelle indicate nell'atto impugnato; nuove contestazioni introdotte dall'ufficio nel corso del giudizio violano il contraddittorio e sono inammissibili
Massime di principio
- Le ragioni indicate nell'avviso di accertamento delimitano l'oggetto del giudizio: l'Ufficio non può mutarle durante il processo per aggirare limiti temporali o procedurali.
- La motivazione dell'atto ha funzione di garanzia e tutela il diritto di difesa del contribuente: qualsiasi cambiamento dei presupposti impositivi va esperito con un nuovo atto, non modificando l'atto già impugnato.
- Se l'Ufficio tenta di introdurre nuove ragioni in udienza, il contribuente deve eccepirne immediatamente l'inammissibilità e chiedere che il giudice limiti la decisione alle motivazioni originarie.
- La sostituzione delle ragioni per superare la prescrizione è impropria: la regolarità dell'azione impositiva richiede che i termini e le ragioni siano quelli formalmente indicati nell'avviso.
- Il giudice tributario deve verificare la corrispondenza tra la pretesa sostenuta in giudizio e la motivazione formale dell'atto: ogni valutazione su fatti o motivi diversi richiede un nuovo procedimento impositivo.
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