Cassazione Civile, Ordinanza n. 37831/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da un errore materiale contenuto in più rogiti notarili relativi a un immobile sito a Vulcano. In sintesi, un bene venduto nel 1986 era stato successivamente trasferito nel 1989 con una indicazione catastale errata: nei successivi atti, il bene effettivamente compravenduto veniva descritto con gli estremi catastali di un diverso immobile, di proprietà di altri soggetti. Gli originari proprietari del bene catastalmente erroneamente indicato hanno quindi agito chiedendo l’accertamento della corretta individuazione del cespite, la rettifica della intestazione presso Conservatoria e catasto e il risarcimento dei danni per non aver potuto utilizzare l’immobile secondo la destinazione turistico-recettiva. In appello è stata accolta la rettifica catastale e la correzione delle trascrizioni pregiudizievoli, ma è stata confermata la reiezione della domanda risarcitoria per difetto di legittimazione passiva e per novità/inammissibilità della domanda nei confronti di alcuni convenuti. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c.: con il primo sostenevano che la Corte d’appello avesse irragionevolmente differenziato la posizione di convenuti in situazione processuale identica e avesse quasi integralmente respinto le loro domande, incidendo ingiustamente sulle spese; con il secondo lamentavano la carenza di motivazione e l’erronea compensazione parziale delle spese, nonché l’asserita incoerenza nel trattamento delle varie parti costituite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la valutazione del materiale probatorio, la scelta delle fonti di prova e il relativo peso sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione consente di comprendere il percorso decisorio. Quanto alle spese, ha ribadito che la condanna alle spese non ha natura risarcitoria, che il principio di soccombenza opera in relazione all’esito finale della lite e che la compensazione, totale o parziale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Poiché nel caso concreto non risultava violato tale divieto e la motivazione non era apparente o illogica, la decisione della Corte d’appello è stata confermata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, ma la parte totalmente vittoriosa non può esserne gravata; il sindacato di legittimità verifica solo che questo principio non sia violato.
art. 92 c.p.c.
La compensazione totale o parziale delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo che la motivazione sia inesistente, apparente o illogica nei casi rilevanti.
art. 132 c.p.c.
È invocato come parametro della sufficienza della motivazione; la Corte ribadisce che non occorre confutare ogni singola deduzione, purché il percorso argomentativo sia comprensibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge, ritenuto insussistente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio dedotto per nullità della sentenza e carenza di motivazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La valutazione delle prove e la scelta tra elementi istruttori concorrenti sono riservate al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se la motivazione rende intellegibile la ragione della decisione.
- Il vizio motivazionale è configurabile solo quando la sentenza ometta del tutto elementi decisivi o presenti un percorso logico oggettivamente carente; non basta la mera insoddisfazione della parte soccombente rispetto all’esito della causa.
- In tema di spese processuali, il principio di soccombenza va riferito all’esito finale della lite; la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata neppure per una quota minima.
- La compensazione, totale o parziale, delle spese di lite è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti consentiti dalla legge e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
- L’errore materiale nella indicazione catastale di un bene compravenduto può essere oggetto di azione di mero accertamento e di rettifica delle risultanze pubblicitarie, senza che ciò comporti automaticamente un potere del giudice di modificare il contenuto negoziale in assenza di una diversa volontà dei contraenti.
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