Sentenza n. 525/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento, prot. nr. -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha dichiarato inammissibile l’istanza del ricorrente volta a ottenere la conversione del permesso di soggiorno per “Protezione speciale” in uno per lavoro subordinato nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l'amministrazione aveva annullato il provvedimento gravato nel corso del giudizio. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi. La sentenza ha richiamato l'art. 35 c.p.a. e ha ordinato l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Atto impugnato: provvedimento questorile di inammissibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Torino aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta alla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato, deducendone l'illegittimità. Nel corso del giudizio, il 13 febbraio 2026, l'amministrazione resistente ha annullato l'atto impugnato.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
ricorso dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
L'annullamento in corso di giudizio dell'atto impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'annullamento dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione nel corso del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35 c.p.a.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, il giudice può compensare le spese in presenza di giustificati motivi.
Come è indicizzato
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